La sentenza n. 358/2026 della Sezione Lavoro del Tribunale di Ancona affronta il tema del riconoscimento della condizione di “vittima del dovere” e dei relativi benefici.

Gli aspetti di maggior interesse che emergono dalle motivazioni offerte dal giudice del lavoro anconetano riguardano l’indagine sull’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo al ricorrente e il termine prescrizionale della domanda per il suo riconoscimento (con inevitabili riflessi sulla legittimazione attiva) e per la concessione dei vantaggi correlati.

Innanzitutto, la decisione n. 358/2026 richiama la costante giurisprudenza amministrativa che qualifica la “vittima del dovere” come categoria speciale della più generale “dipendenza dell’infortunio da causa di servizio”.

Prendendo le mosse proprio da quest’ultima, è bene ricordare che sono diversi i testi normativi che la disciplinano: in particolare, in apertura del Titolo IV sul “Trattamento privilegiato” del Dpr 1092/1973 , l’articolo 64 riconosce una pensione privilegiata al dipendente statale menomato per cause connesse al servizio, tali da renderlo inabile al servizio stesso. I commi II e III specificano cosa si debba intendere per “fatti di servizio”, ossia quelli che conseguono all’adempimento degli obblighi di servizio, che costituiscano causa o concausa concreta e decisiva della lesione.

Altre disposizioni rilevanti, ai fini della categoria generale appena definita, sono contenute nel “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” di cui al Dpr 461/2001.

La nozione di vittima del dovere

Lo specifico concetto di “vittima del dovere”, invece, trova la sua descrizione nei commi 563 e 564 della legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006).

Le norme ricomprendono, oltre ai soggetti ai quali la legge 466/1980 riconosce particolari elargizioni, i pubblici dipendenti morti o invalidi nell’adempimento delle loro funzioni.

Il comma 563 indica alcuni eventi specifici, tutti intrinsecamente pericolosi, che possono considerarsi causa diretta del pregiudizio idoneo a determinare lo status di vittima del dovere. Fra questi vi rientra la lotta a qualsiasi tipo di criminalità.

Il comma 564, invece, equipara a queste figure anche coloro che risultano invalidi o deceduti per ragioni di “missioni di qualunque natura”. Questa seconda tipologia viene strutturata – sia dalla Cassazione, che dal Tribunale di Ancona – come uno schema “aperto” e residuale, per quanto pur sempre riconducibile a circostanze straordinarie.

Conformemente alla richiamata giurisprudenza, dunque, anche la sentenza n. 358/2026 correla la configurazione del “soggetto equiparato” alla vittima del dovere di al comma 563 alle “particolari condizioni” richieste dal “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, di cui al Dpr 243/2006.

Presupposti per il riconoscimento dello status

Al fine di dimostrare la riconducibilità della propria situazione alla condizione di “vittima del dovere” non è sufficiente provare la correlazione fra lesione/decesso e causa di servizio, ma anche il pericolo specifico e straordinario (e non ordinario) della missione.

È quanto avvenuto nella fattispecie concreta, che vede per protagonista un carabiniere, infortunatosi nel corso di un’operazione di contrasto alla criminalità, come richiesto dalla normativa richiamata.

Prescrizione

Il secondo punto che merita approfondimento riguarda il termine prescrizionale. La causa affrontata dal giudice del lavoro anconetano, infatti, trae origine dal rigetto dell’istanza di riconoscimento della condizione di vittima del dovere, basato sull’asserita prescrizione della domanda.

In proposito, la sentenza n. 358/2026 del Tribunale di Ancona non mostra esitazione nell’affermare che “mentre lo status di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione, va valutata la maturazione del termine prescrizionale con riferimento ai singoli benefici richiesti”.

Termine decennale per i benefici

Adeguandosi alla prevalente e recente giurisprudenza di merito e di legittimità, dunque, anche il giudice del lavoro anconetano non ha dubbi nel riferire il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla presentazione dell’istanza amministrativa, alle sole pretese economiche/assistenziali, qualificando invece la domanda di riconoscimento dello status come imprescrittibile. Quest’ultimo aspetto rende l’interessato al conseguimento della condizione di vittima del dovere legittimato ad agire in giudizio anche per l’ottenimento dei privilegi riconosciuti, pur sempre soggetti a prescrizione.

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