Il vitalizio destinato alle vittime del dovere si trasmette agli eredi alla sola condizione che questi siano sempre stati a carico della vittima. Lo stabilisce la Cassazione con l’ordinanza n. 3620/26.

La sentenza d’Appello

Venendo al caso de quo la Corte d’appello di Roma - pronunciando nel contraddittorio con il Ministero della difesa - ha accolto il gravame proposto dai figli di un soggetto ex capitano di fregata della Marina Militare Italiana deceduto il 29 dicembre 2012, in quanto aveva contratto una patologia tumorale a causa dell’esposizione all’amianto. Al militare era stato riconosciuto, in via amministrativa, lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005. Contro la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il ministero della Difesa. 

Le doglianze del ministero della Difesa

In particolare il dicastero ha contestato la spettanza dei benefici riservati ai figli superstiti di colui al quale era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere in quanto i soggetti non erano a carico del soggetto deceduto. Nel ricorso in Cassazione i figli, invece, con controricorso, hanno eccepito che la norma non fosse chiara in quanto individuava fra gli aventi diritto i “figli a carico”, con espressione generica e priva di precise indicazioni. Secondo i figli, quindi, la norma era idonea a ricomprendere tanto i figli conviventi quanto quelli non conviventi, a prescindere dall’età anagrafica, purché finanziariamente non autonomi.

Il verdetto dei Supremi giudici

La Cassazione, per concludere, ha accolto l’appello del ministero statuendo che la pretesa dei figli non fosse in linea con quanto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 34713/2025, nella parte in cui esclude l’esistenza, a beneficio dei figli superstiti non a carico della vittima del dovere, del diritto a ricevere lo speciale assegno di cui all’articolo 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004.

Riproduzione riservata Ⓒ