Con la legge n. 35/2026 il legislatore ha introdotto il nuovo articolo 585-bis nel codice penale, prevedendo, quale pena accessoria, la perdita automatica, in caso di condanna, per il coniuge, il convivente o i parenti prossimi, di qualsiasi diritto sulla disposizione delle spoglie mortali della vittima. La norma, operativa dall’8 aprile prossimo, va a colmare una lacuna che ha originato vicende giudiziarie e mediatiche di notevole impatto.

Quando il carnefice decideva del corpo della vittima

Fino all’entrata in vigore della legge 9 marzo 2026, n. 35, in G.U. n. 69 del 24 marzo, l’ordinamento non prevedeva una disciplina espressa e automatica che impedisse al responsabile del reato commesso in ambito familiare o affettivo, di esercitare i diritti collegati alla disposizione delle spoglie mortali dell’ucciso. Il regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285/1990) attribuisce facoltà siffatte, quindi tumulazione, inumazione, cremazione, scelta del luogo di sepoltura, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente, ovvero ai parenti più prossimi, secondo un ordine predeterminato. Stante la mancanza di una disciplina derogatoria, l’esito era paradossale: il marito che aveva assassinato la consorte poteva, in modo del tutto legale, stabilire in che luogo seppellirla, le modalità di trattamento del corpo e, addirittura, optare per la cremazione, con le inevitabili conseguenze probatorie in ipotesi di riesumazione. Casi di cronaca giudiziaria tragicamente noti avevano reso evidente la lacuna normativa, suscitando indignazione nell’opinione pubblica e sollecitando l’intervento del Parlamento.

Articolo 585-bis c.p., struttura e contenuto della nuova pena accessoria

L’hub della legge è l’articolo 1, che introduce dopo l’art. 585 c.p. il nuovo articolo 585-bis, rubricato “Pena accessoria”. La norma è costruita attorno a tre pilastri tecnico-giuridici:

• il meccanismo automatico. La condanna, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il cosiddetto patteggiamento, per uno dei reati tassativamente elencati, ove commessi in danno del coniuge, della parte dell’unione civile o di un parente prossimo, comporta, quale pena accessoria legale, la decadenza automatica da ogni diritto e facoltà in ambito di disposizione delle spoglie mortali della vittima. Non è richiesta una valutazione discrezionale del giudice, in quanto la pena accede automaticamente alla condanna principale;

• il catalogo dei reati presupposto. La norma si applica alle condanne per: maltrattamenti aggravati dalla morte (art. 572, co. 3 c.p.), omicidio doloso (art. 575 c.p.), infanticidio (art. 578, co. 1 c.p.), omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), istigazione o aiuto al suicidio quando ne sia derivata la morte (art. 580, co. 1, primo periodo c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e abbandono di persone aggravato dalla morte (art. 591, co. 3 c.p.). La cornice normativa è ampia, coprendo quindi l’intera area della violenza letale dei contesti familiari e affettivi;

• l’estensione ai conviventi e alle relazioni affettive. L’articolo 1, comma 2 amplia la pena accessoria oltre il matrimonio e l’unione civile. Risultano inclusi: il convivente di fatto registrato ai sensi della legge n. 76/2016 (legge Cirinnà), il convivente non registrato che la vittima aveva autorizzato per iscritto a disporre delle proprie spoglie e, in via residuale bensì significativa, qualsiasi persona legata da relazione affettiva alla vittima, sempre che autorizzata nelle stesse forme. La norma recepisce in tal modo la realtà plurale dei legami familiari contemporanei, attestandosi “oltre” le categorie formali del codice civile.

Misure cautelari ante-condanna, nuovo regolamento di polizia mortuaria

L’articolo 2 contiene una disposizione innovativa sul piano pratico, delegando al governo la revisione, entro sei mesi, del regolamento di polizia mortuaria (di cui al d.P.R. n. 285/1990) da strutturare su tre principi-guida:

• la sospensione cautelare dall’iscrizione nel registro degli indagati. A decorrere dal momento dell’iscrizione nel registro degli indagati, e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, le medesime categorie di soggetti, se indagati o imputati per i reati elencati, non potranno esercitare alcun diritto sulla tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere. La misura presenta carattere cautelare, anticipando gli effetti della pena accessoria già nella fase delle indagini preliminari. Si tratta di una misura di natura amministrativa, la cui compatibilità col principio di presunzione di innocenza è oggetto di possibile valutazione in sede dottrinale e giurisprudenziale, poiché configurata come mera sospensione e non come sanzione definitiva;

• il divieto di cremazione in pendenza di procedimento. La cremazione del cadavere è vietata fino al passaggio in giudicato della pronuncia che definisce il procedimento penale, sia essa di condanna o di proscioglimento. In ipotesi di archiviazione, il divieto si protrae per ulteriori tre anni, salvo differente motivata disposizione del GIP. La ratio è quella di preservare la prova, evitando la distruzione irreversibile del corpo in vista di eventuali accertamenti successivi, anche in sede di revisione o riapertura delle indagini: la cremazione, infatti, distrugge il corpo e con esso elementi che potrebbero rivelarsi determinanti;

• il ruolo del pubblico ministero. Nella ipotesi estrema in cui l’indagato sia l’unico soggetto titolato a disporre della salma e nessun altro ne faccia richiesta, è il pubblico ministero a provvedere in conformità alla legislazione vigente, evitando ogni stasi amministrativa, ma anche ogni ulteriore compressione della dignità della vittima.

Tassello nel mosaico della tutela penale delle vittime di genere

La legge n. 35/2026 si inserisce in un contesto legislativo più ampio che il legislatore italiano ha intrapreso negli ultimi anni in materia di violenza di genere e tutela delle vittime di femminicidio: dal Codice Rosso (L. n. 69/2019), alle modifiche al codice antimafia per i condannati per stalking e maltrattamenti, fino alle più recenti norme sul Codice Rosso cd. “rafforzato”. La nuova disposizione aggiunge un tassello di dignità post-mortem: non solamente tutela la vittima in vita, bensì le restituisce simbolicamente il controllo su ciò che accade al proprio corpo a seguito della morte. In ambito di diritto comparato, la disposizione si inserisce in un più ampio contesto europeo di rafforzamento della tutela delle vittime, dove già si prevedono meccanismi analoghi di esclusione del condannato per omicidio dalla governance delle spoglie dell’ucciso.

Entrata in vigore e adempimenti attuativi

La legge sarà in vigore l’8 aprile 2026, la pena accessoria si applica alle condanne pronunciate successivamente all’entrata in vigore della legge, nel rispetto del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Resta fermo che la misura cautelare prevista in sede regolamentare opera già nella fase delle indagini, mentre la pena accessoria consegue esclusivamente all’accertamento definitivo della responsabilità penale. Il Ministero della Salute, di concerto coi Ministeri dell’Interno e della Giustizia, dovrà adottare le modifiche al regolamento di polizia mortuaria entro l’8 ottobre 2026, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari competenti. L’intera operazione è a invarianza finanziaria, senza oneri aggiuntivi per le casse pubbliche.

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