Il Tar Lazio - con la sentenza n. 7507/2026 - ha chiarito che il whistleblower, ossia il lavoratore che segnala condotte illecite o di cattiva amministrazione nell’ambiente di lavoro, gode di una tutela particolarmente intensa che prescinde dall’accertamento definitivo dell’illecito denunciato.

Il principio dettato dal Tar Lazio

La decisione afferma un principio di notevole rilievo sistematico: per beneficiare della protezione non è necessario che la segnalazione si riveli fondata all’esito di procedimenti penali o disciplinari, essendo sufficiente che il segnalante abbia agito in buona fede e sulla base di elementi ragionevolmente idonei a far ritenere verosimile l’esistenza di una condotta irregolare.

Il giudice amministrativo sottolinea che la disciplina della protezione del segnalante opera in una logica preventiva e non repressiva, mirando a intercettare tempestivamente fenomeni di cattiva gestione e possibili deviazioni dall’interesse pubblico.

L’interesse personale del segnalante

La sentenza evidenzia inoltre che l’eventuale presenza di un interesse personale del segnalante non esclude la tutela quando la segnalazione contribuisce comunque a far emergere criticità rilevanti per il corretto funzionamento dell’amministrazione. La novità più significativa consiste nell’affermazione secondo cui la protezione si fonda sulla ragionevolezza della segnalazione al momento in cui viene effettuata e non sul suo successivo esito.

La denuncia e le ritorsioni

La vicenda trae origine da un contesto ospedaliero caratterizzato da forti tensioni interne. Un medico aveva segnalato alle strutture competenti presunte anomalie nella gestione di attività professionali e nell’attribuzione di particolari incarichi remunerati, rappresentando altresì una serie di comportamenti che riteneva penalizzanti nei propri confronti.

Dopo le segnalazioni, il professionista lamentava di essere stato progressivamente escluso da attività considerate più qualificanti e prestigiose, di essere stato destinato a mansioni ritenute meno valorizzanti e di avere subito una generale marginalizzazione professionale.

La reazione dell’autorità competente

L’Autorità nazionale competente, esaminata la documentazione raccolta, aveva ravvisato l’esistenza di misure ritorsive collegate alle denunce e aveva irrogato una sanzione nei confronti del dirigente ritenuto responsabile. Quest’ultimo contestava integralmente la ricostruzione, sostenendo che le scelte organizzative fossero giustificate da esigenze di servizio, da condizioni soggettive del dipendente interessato e dalla necessità di garantire il corretto funzionamento della struttura.

L’instaurazione del giudizio amministrativo

La controversia giungeva così all’esame del giudice amministrativo, chiamato a verificare sia la legittimità dell’intervento dell’Autorità sia la corretta applicazione delle garanzie riconosciute al segnalante.

Il cuore innovativo della pronuncia risiede nell’ampiezza della nozione di tutela accordata al segnalante.

Il Tar afferma infatti che l’obiettivo dell’ordinamento non è soltanto reprimere illeciti già accertati, ma soprattutto prevenire situazioni suscettibili di compromettere imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

 
Le conseguenze della decisione

Da questa impostazione discende una conseguenza di grande importanza: la protezione non può dipendere dall’esito finale delle verifiche giudiziarie o disciplinari, poiché ciò svuoterebbe di efficacia l’intero sistema.
Secondo la sentenza, ciò che conta è la ragionevole percezione del segnalante. Se una persona, sulla base delle informazioni disponibili, ritiene in buona fede che una determinata condotta possa essere irregolare, l’ordinamento deve incoraggiarla a segnalarla senza il timore di subire conseguenze negative. Pretendere una certezza assoluta significherebbe trasformare ogni lavoratore in un investigatore o in un giurista, imponendogli valutazioni che spesso richiedono competenze specialistiche e accertamenti complessi.
La decisione valorizza inoltre la funzione preventiva della disciplina. Il giudice osserva che fenomeni di cattiva amministrazione possono manifestarsi ben prima dell’emersione di veri e propri illeciti accertati.
Per questa ragione la soglia di intervento viene anticipata: non occorre attendere la prova definitiva di una violazione, essendo sufficiente l’esistenza di elementi idonei a generare un sospetto ragionevole.

In tale prospettiva assume rilievo non soltanto la lesione effettiva dell’interesse pubblico, ma anche il rischio che essa possa verificarsi. Particolarmente significativa è poi la parte della motivazione dedicata al rapporto tra interesse pubblico e interesse personale. Il Tar supera una visione tradizionale che tendeva a guardare con sospetto le segnalazioni provenienti da soggetti coinvolti direttamente nelle vicende denunciate. La sentenza afferma invece che la presenza di un vantaggio personale perseguito dal segnalante non elimina automaticamente il valore pubblico della denuncia.
Nella realtà delle organizzazioni complesse, osserva il giudice, è fisiologico che chi segnala un’anomalia sia anche la persona maggiormente esposta ai suoi effetti. Escludere la tutela in questi casi significherebbe privare il sistema delle informazioni più utili per individuare criticità e disfunzioni.
Altra affermazione destinata ad avere importanti ricadute applicative riguarda il tema della prova della ritorsione. Il Tar riconosce che raramente una misura discriminatoria viene presentata apertamente come conseguenza della segnalazione. Nella maggior parte dei casi la finalità ritorsiva emerge attraverso una serie di elementi convergenti, valutati nel loro insieme. Per questo motivo viene attribuito ampio spazio agli indizi, ai collegamenti temporali e alla ricostruzione complessiva del contesto organizzativo. L’analisi non si concentra sul singolo episodio isolato, ma sulla coerenza dell’intera sequenza degli eventi.

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