La consulenza tecnica d'ufficio che abbia escluso le parti si intende nulla. Queste infatti, devono, poter partecipare alla procedura che altrimenti è illegittima. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 26304/20.

I Supremi giudici si sono trovati alle prese con due nodi da sciogliere. Il primo relativo al vizio che affligge la notifica dell'appello al difensore già revocato nel corso del giudizio di primo grado; il secondo riguarda, invece, la sorte di una consulenza tecnica svolta senza alcun coinvolgimento delle parti. Sul fronte della notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore, poi revocato, la procedura si considera non inesistente, ma nulla. Sul versante, invece, della consulenza tecnica, si legge nella sentenza, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della consulenza e disporre la rinnovazione delle operazioni peritali. In particolare tutte le operazioni sono state espletate in assoluta solitudine dal consulente tecnico di ufficio, senza che alle parti sia stata data la possibilità di presenziare neppure all'attività di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle successive operazioni. In definitiva la mera possibilità di verifica o esame successivi, ma a consulenza espletata e conclusa, non è di per sé idoneo e sufficiente a garantire il corretto esercizio del diritto di difesa.E la sentenza della corte d'Appello ha "malamente" escluso la prospettata nullità in base alla sola successiva possibilità di controllare l'operato del consulente, risultando pacifico tra le parti che nessuna fase della sua attività è stata comunicata a costoro, che solo hanno potuto solo prendere visione a cose fatte dell'elaborato per muovere le loro critiche. L'espletamento di tutte le attività del consulente tecnico d'ufficio senza alcun coinvolgimento delle parti alle quali è mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell'ausiliario, implica la nullità, della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica a posteriori dell'elaborato del consulente.

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