Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedimento monitorio, giudizio di opposizione e mediazione obbligatoria; (ii) sentenza e presupposti per la deduzione del vizio motivazionale; (iii) declaratoria di incompetenza, omessa statuizione sulle spese e rimedi impugnatori; (vi) spese di giudizio, abuso del processo e condanna per responsabilità aggravata; (v) sentenza deliberata a seguito di trattazione orale e relativo regime impugnatorio; (vi) atto di appello ed osservanza del principio di specificità del gravame; (vii) decesso del difensore, irrituale prosecuzione e deduzione della causa interruttiva in sede di legittimità; (viii) definizione dei rapporti tra istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore e beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE – Cassazione n. 8015/2021
La decisione, pur riaffermando che, in tema di mediazione obbligatoria, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto in ottemperanza a quanto enunciato dalle Sezioni Unite a composizione del contrasto giurisprudenziale (Cass. S.U. n. 19596/2020), specifica che, ove il giudice adito abbia concesso il termine per l'attivazione della procedura di mediazione, ma nessuna delle due parti via abbia provveduto, consegue la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione.
SENTENZA – Cassazione n. 8021/2021
La pronuncia riafferma che il vizio di motivazione della sentenza previsto dall'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'articolo 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.
COMPETENZA – Cassazione n. 8117/2021
Nell'ordinanza la Corte regolatrice ribadisce che il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto.
SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 8213/2021
Nella pronuncia si riafferma che la condanna ex articolo 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, richiedendo la sua applicazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
SENTENZA – Cassazione n. 8222/2021
L'ordinanza ribadisce che, ove il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., la discussione orale della causa ed abbia quindi pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex articolo 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'articolo 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex articolo 176 c.p.c.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 8260/2021
Cassando con rinvio la decisione impugnata, l'ordinanza ribadisce che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
INTERRUZIONE DEL PROCESSO– Cassazione n. 8448/2021
La decisione riafferma che, in caso di decesso del difensore, l'irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – Cassazione n. 8561/2021
Le Sezioni Unite del Supremo Collegio, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, affermano che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese – l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto "in rem propriam" – con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'articolo 136 del Dpr n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Mediazione obbligatoria – Parte onerata – Creditore opposto – Conseguenze – Inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione dopo il termine concesso dal giudice – Improcedibilità dell'opposizione – Fattispecie relativa a controversia definita anteriormente all'intervento di composizione del contrasto giurisprudenziale operato dalle Sezioni Unite. (Cpc, articoli 633, 645 e 653 e 384; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove, pronunciati i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione, il giudice adito abbia concesso il termine per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria ma nessuna delle due parti via abbia provveduto, consegue la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano impugnato la sentenza con la quale la corte territoriale aveva confermato in sede di appello la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione affermando che l'onere di proporre mediazione incombeva agli ingiunti i quali non lo avevano assolto, la Suprema Corte, pur rigettando il ricorso, in quanto la decisione di dichiarare improcedibile l'opposizione è conforme a diritto non potendosi decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione, ha comunque provveduto a correggere la motivazione della decisione medesima in ottemperanza al "dictum" delle Sezioni Unite intervenute a dirimere il contrasto insorto in sede giurisprudenziale, statuendo che l'onere di attivare la mediazione compete all'opposto anziché, come ritenuto dai giudici nei due gradi di merito, all'opponente, con la conseguenza che, alla pronuncia di improcedibilità, consegue la revoca del decreto ingiuntivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 marzo 2021, n. 8015 – Presidente Amendola – Relatore Cricenti
Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Vizio di motivazione – Rilevanza – Condizioni – Principio enunciato in relazione ad un giudizio di risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360; Disp. att. cpc, articolo 118)
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'articolo 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni subiti a seguito di un sinistro stradale, nel quale, a fondamento della decisione assunta, il giudice d'appello aveva rilevato la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui si era discostata dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con conseguente infondatezza dell'impugnazione proposta dal ricorrente, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata rilevando come la motivazione della sentenza si fosse invero laconicamente limitata ad escludere la fondatezza dell'appello attraverso l'astratto richiamo del principio generale che consente al giudice di merito di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nonché attraverso l'apodittica affermazione dell'assenza di vizi logici e di contraddizioni nella valutazione con cui il giudice di primo grado si era discostato dalle predette risultanze dell'ausiliario tecnico). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3819).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 marzo 2021, n. 8021 – Presidente Scrima – Relatore Dell'Utri
Procedimento civile – Competenza – Pronuncia declinatoria della competenza – Omessa statuizione sulle spese – Impugnazione – Appello – Necessità – Ricorso per cassazione – Inammissibilità. (Cpc, articoli 38, 91, 92, 339 e 360)
Il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, a motivo dell'omessa pronuncia sulle spese, avverso l'ordinanza con cui il giudice di pace adito aveva accolto l'eccezione sollevata dal convenuto dichiarandosi incompetente e rimettendo la causa innanzi al giudice di pace ritenuto competente, con termine per la riassunzione del giudizio, rimettendo le spese al definitivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 novembre 2015, n. 23727; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 ottobre 2011, n. 21697).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 marzo 2021, n. 8117 – Presidente Lombardo – Relatore Oliva
Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità aggravata – Articolo 96, comma 3, c.p.c. – Natura pubblicistica – Applicabilità – Presupposti – Necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave – Esclusione – Oggettivo abuso del processo – Fondamento. (Cpc, articolo 96)
In tema di spese processuali, la condanna ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente, senza nulla aggiungere rispetto ad argomentazioni già esaminate dal giudice di legittimità ed in evidente contrasto con consolidati precedenti inerenti alla medesima fattispecie, il che pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare utilmente l'impugnazione. In tali ipotesi, infatti, si determina uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (Nel caso di specie, relativo ad una azione introdotta dai ricorrenti, laureati in medicina, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per ottenere il risarcimento dei danni conseguente all'omesso o tardivo recepimento della normativa comunitaria, la Suprema Corte, in applicazione degli enunciati principi, ha ritenuto sussistenti i presupposti per emettere la condanna ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., stante il definitivo consolidamento della giurisprudenza formatasi sulla prospettata questione rispetto al tempo di proposizione del ricorso, costituente circostanza tale da evidenziare il carattere pretestuoso dell'impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20018; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 settembre 2020, n. 18512; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29812; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5725).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 marzo 2021, n. 8213 – Presidente Amendola – Relatore Fiecconi
Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Decisione a seguito di trattazione orale – Lettura in udienza di dispositivo e motivazione – Termine "lungo" per proporre impugnazione – Decorrenza – "Dies a quo" – Dalla data della pronuncia – Presenza delle parti in udienza al momento della lettura – Rilevanza – Necessità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 133, 176, 281-sexies e 327)
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., la discussione orale della causa ed abbia quindi pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex articolo 327 cod. proc. civ., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'articolo 133 cod. proc. civ., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex articolo 176 cod. proc. civ.; la citata norma è poi chiara nel ricondurre l'effetto della pubblicazione della sentenza a due soli adempimenti: a) la lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione; b) la sottoscrizione da parte del giudice del verbale. Al contrario, tale effetto non è invece subordinato alla presenza delle parti in udienza, al momento della lettura, essendo illogico prevedere tanto ove si consideri che: non è previsto né sarebbe concepibile un obbligo per le parti di essere presenti in udienza né, ove presenti, di rimanervi in attesa della lettura della sentenza; per converso, contrasterebbe con lo scopo e la ratio dell'istituto subordinarne il pieno funzionamento a tale circostanza fattuale non governabile dal giudice. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 24 settembre 2018, n. 22519; Cassazione, sezione civile III, sentenza 31 agosto 2015, n. 17311; Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 maggio 2015, n. 11176).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 marzo 2021, n. 8222 – Presidente Amendola – Relatore Iannello
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Motivi – Specificità – Condizioni – Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso – Sufficienza. ( Cpc, articoli 342 e 434)
Gli articoli 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme reclamate a titolo di compensi professionali, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'articolo 342 cod. proc. civ. pur essendo state ritualmente prospettate, in modo non equivoco, le relative doglianze nell'atto di gravame) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 maggio 2018, n. 13535; Cassazione, sezioni civili unite sentenza 16 novembre 2017, n. 2719).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 marzo 2021, n. 8260 – Presidente Lombardo – Relatore Falaschi
Procedimento civile – Interruzione del processo – Decesso del procuratore – Interruzione di diritto – Mancata pronuncia – Conseguenze – Nullità degli atti successivi e della sentenza – Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità – Esclusione – Deducibilità come motivo di ricorso – Legittimazione esclusiva della parte colpita dall'evento interruttivo. (Cpc, articoli 301, 360 e 372)
La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva affermato, quanto all'esito complessivo del giudizio, che la richiesta di prosecuzione del giudizio di primo grado formulata nell'immediatezza del decesso del precedente procuratore da parte dei nuovi procuratori nominati dall'appellato, costituiva atto idoneo a precludere l'effetto estintivo del processo invocato dalla società appellante). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 gennaio 2020, n. 1574; Cassazione, sezione civile III, 14 dicembre 2010, n. 25234).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 25 marzo 2021, n. 8448 – Presidente Doronzo – Relatore De Felice
Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Presentazione dell'istanza di distrazione delle spese da parte del difensore – Rinuncia tacita al beneficio da parte dell'assistito – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 93 e 360; d.P.R., n. 115/2002, articoli 74, 82, 131 e 136)
La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese. Infatti, mentre il primo è volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa, la seconda è diretta ad attribuire al difensore un diritto "in rem propriam", con la conseguenza che il difensore è pertanto privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art.icolo 136 del Dpr n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente e che, comunque, l'ammissione al beneficio garantisce il non abbiente dalla copertura integrale delle spese non soltanto del professionista che lo assiste, ma anche degli altri costi ex articolo 131 del citato del Dpr n. 115 del 2002. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1989).
• Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 26 marzo 2021, n. 8561 – Presidente Virgilio – Relatore Falaschi

