Nascosto tra le pieghe del decreto legge n. 125/2020, quasi introvabile ad una prima lettura del provvedimento d'urgenza e scovato solo per effetto tre defaticanti rimandi legislativi, spunta il differimento fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni in tema di processo da remoto, già applicate nelle fasi 2 e 3 dell'emergenza.

L'odierno slittamento - di pochi mesi e disallineato rispetto alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) - è contenuto tra le disposizioni di proroga di alcune norme di legge connesse ai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Le norme sul processo da remoto del Dl Rilancio
Già l'articolo 221, comma 2, del Dl 34/2020 (Rilancio), come convertito, con modificazioni, in legge 77/2020 (in «Guida al diritto», 2020, Dossier n. 3, pagina 77), «tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti da COVID-19» aveva prorogato fino al 31 ottobre 2020 le disposizioni sul processo civile e penale da remoto contenute nei successivi comma da 3 a 10 e, in particolare, quelle relative:
- al deposito telematico di atti e documenti (articolo 221, comma 3, primo periodo);
- al pagamento del contributo unificato con sistemi telematici di pagamento (comma 3, secondo periodo);
- al deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni relative ai procedimenti civili che non richiedano la presenza di altri soggetti rispetto ai difensori, con possibilità di richiesta di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice (comma 4);
- nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, al deposito degli atti e documenti in modalità telematica (comma 5);
- alla partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza (comma 6);
- alla partecipazione a distanza alle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e degli ausiliari a distanza mediante collegamento audiovisivo (comma 7);
- al giuramento del Ctu con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (comma 8);
- alla partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti mediante collegamenti audiovisivi a distanza, con il consenso delle parti (comma 9);
- ai colloqui a distanza negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati (comma 10).
Questo "pacchetto" di misure alternative alla celebrazione "in presenza" delle udienze, che sarebbe cessato a fine mese, è stato ora esteso fino al 31 dicembre 2020.

La proroga sulle udienze a distanza contenuta nel Dl 125/2020
L'articolo 1, comma 3, del Dl 125/2020 qui in commento - entrato in vigore l'8 ottobre scorso - ha modificato la scadenza precedentemente individuata dal Dl 83/2020, convertito, con modificazioni, in legge 124/2020 (recante la proroga di numerosi termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), con un doppio intervento:
a) all'articolo 1, comma 3, del citato Dl 83/2020, sostituisce le parole «15 ottobre 2020» con «31 dicembre 2020»;
b) alla Tabella 1 del Dl 83/2020 - contenente l'elenco delle disposizioni legislative già fatte oggetto di differimento "in blocco" - inserisce, in seno all'inedito numero 33-bis all'uopo inserito, il riferimento proprio al succitato articolo 221, comma 2, del Dl 34/2020, come convertito.

Per effetto di quest'ultimo innesto - assai poco intellegibile - l'insieme di disposizioni sulle udienze a distanza o sullo scambio digitale di note (articolo 221, comma 2, del Dl 34/2020, facente rinvio ai successivi commi da 3 a 10: vedi sopra), sarà applicabile fino al 31 dicembre 2020 (e non più fino al 31 ottobre prossimo), secondo le modalità stabilite dalla disciplina emergenziale processuale che ha caratterizzato la "fase 2 e 3" negli scorsi mesi.

Dunque, il legislatore d'urgenza, sebbene in forma assai contorta (sarebbe bastata la modifica diretta dell'articolo 221, comma 2, del Dl Rilancio, anziché "tramitare" la disposta proroga attraverso una postilla aggiunta ad un allegato ad un Dl di proroga di un Dl a sua volta modificativo di un altro Dl, sic!), intende allungare lo spazio temporale di applicazione delle norme processuali dell'emergenza Covid-19.

L'odierno intervento sembra smentire la tesi di quanti hanno sostenuto che il termine finale - che ora diventa il 31 dicembre 2020 - sia solo il termine entro il quale il giudice possa fissare le udienze nelle modalità alternative previste dalla normativa emergenziale e non anche il termine entro il quale possano celebrarsi le udienze in tali modalità alternative. Infatti, ragionando secondo questo orientamento più estensivo, non ci sarebbe dovuta essere la necessità di una proroga del termine in questione, mentre ora dovrebbe ritenersi che potrà essere previsto lo svolgimento di udienze a trattazione scritta o con collegamenti a distanza solo fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe (così F. Caroleo, in giustiziainsieme.it).

Le prime reazioni alla novella: le perplessità dell'ANM
La novella fa già registrare le prime reazioni critiche: secondo la Giunta esecutiva Centrale la proroga dei termini compiuta col Dl 125/2020 «c onferma l'attitudine legislativa a procedere con soluzioni processuali a singhiozzo e di breve durata. In questo caso il termine di scadenza della proroga è addirittura diverso rispetto a quello di durata del periodo emergenziale. Se vi fosse maggiore consapevolezza dei meccanismi processuali e delle loro implicazioni - che richiedono fissazioni tempestive delle udienze, notifiche, comunicazioni, individuazione delle aule - si procederebbe consentendo l'uso degli strumenti alternativi di trattazione per un periodo tendenzialmente unico e di maggiore respiro, per renderli effettivi e utili a fronteggiare l'attuale emergenza. È auspicabile che questa linea venga seguita evitando di predisporre misure che risultano per lo più inapplicabili in concreto» (Anm, comunicato dell'11 ottobre 2020).

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