Con decorrenza dal 5 novembre 2020 e fino alla data del 3 dicembre entrano in vigore le disposizioni contenute nel DPCM firmato nella notte tra il 3 e 4 novembre dal Presidente del Consiglio dei Ministri per cercare di porre un freno al dilagare in tutto il territorio nazionale dell'epidemia connessa alla diffusione del virus COVID -19.

Il blocco dei concorsi
Tra le misure che meritano di essere segnalate vi rientrano certamente quelle contenute nell'articolo 1, comma IX, lettera z) e aa) che rispettivamente si riferiscono, le prime, alla sospensione, a determinate condizioni e limiti, dello svolgimento delle prove preselettive delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni mentre, le seconde, alla svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Passando ad esaminare più nel dettaglio le disposizioni di cui alla lettera z) del comma IX dell'articolo 1 citato emerge, con tutta evidenza, che viene sempre disposta la sospensione delle prove se per le stesse è prevista la presenza dei candidati (e quini il loro necessario spostamento) perché la regola generale che emerge è che la indizione ovvero la continuazione delle procedure concorsuali può avvenire solo con la finalità unica di prevedere modalità di svolgimento che siano compatibili con l'emergenza derivante dalla pandemia da COVID – 19 e con le regole del distanziamento sociale, avendo previsto il Legislatore, già in passato, che le conseguenze di tale pandemia sono destinate a modificare le abitudini sociali e quindi anche le regole concorsuali per un medio – lungo periodo.

Le selezioni possibili
Il riferimento è, infatti, all'ipotesi in cui lo svolgimento delle procedure concorsuali può sempre avvenire, anche durante il periodo sopra indicato, sempre che la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o per via telematica. Questa ultima ipotesi, per esempio, facendo riferimento proprio alle prove di abilitazione all'esercizio della professione si è già verificata nel caso di Esame di Stato per l'Abilitazione all'Esercizio della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile che già per la prima sessione 2020 si è svolta con la sola prova orale effettuata da tutti gli Atenei italiani in modalità a distanza, assicurando la verbalizzazione della suddetta prova da parte della Commissione (giusta provvedimento del Miur– Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio che, come di seguito si dirà, ha confermato tale modalità anche per la seconda sessione 2020 già fissata con data di inizio al 16 novembre).

L'esame d'avvocato
Nulla è detto per l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione Forense ciò probabilmente perché l a normativa contenuta del Dpcm in commento ha una limitata durata temporale applicativa, cioè è in vigore fino al 3 dicembre, laddove le prove sono già state fissate per le date successive del 15, 16 e 17 dicembre 2020, anche se non si può certamente ritenere che il pericolo della diffusione del virus per quella data sia del tutto scampato per cui vi è da attendersi un intervento normativo che faccia chiarezza sul se e con quali modalità potrà svolgersi il suddetto esame; basti solo considerare che in alcune Corti di Appello (per tutte quella di Napoli) il numero dei praticanti che si reca all'esame è sempre elevatissimo, così determinandosi un notevolissimo rischio per la salute, non solo degli aspiranti avvocato.
Del resto il Decreto legge n. 22/2020 poi convertito con Legge n. 41/2020 ha solo dettato regole speciali per la disciplina della pratica forense e sulle attività formative dei tirocini in considerazione della particolare complessità della pratica a svolgersi durante la fase emergenziale, a nulla provvedendo per lo svolgimento dell'esame.
E' di questi giorni, però, la notizia di una interrogazione scritta al Ministro della Giustizia in Commissione giustizia affinché, preso atto della situazione, voglia indicare una modalità alternativa con la quale espletare l'esame da avvocato 2020/2021

Cosa è successo per le altre professioni
In attesa della risposta del Ministro giova ricordare, come già sopra detto per l'esame di dottore commercialista, che già per altre professioni si sono previsti esami esclusivamente orali (va in questo senso il Dm n. 661 del 24 settembre 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca che ha confermato la modalità orale a distanza per gli esami di abilitazione per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale).
Infine la norma in esame precisa che la c ontinuazione delle prove concorsuale può certamente non essere ostacolata qualora le stesse siano nella fase di correzione degli elaborati scritti (quindi prove scritte già terminate), ove sia possibile la correzione degli stessi con collegamento da remoto.

Le eccezioni per le professioni sanitarie
Nel corpo dell'articolo in commento vi è però una eccezione alla regola generale, collegata evidentemente alla necessità di non porre un freno all'assunzione di personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
In effetti si stabilisce che tali esami si possono svolgere e quindi non subiscono alcuna interruzione, a prescindere dalle modalità in cui essi si svolgono, sempre che però si osservino le disposizioni di cui alla Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 resa dal ministro per la Pubblica Amministrazione dalla quale si ricava, in altre parole, che ai candidati deve essere garantita la necessaria distanza di sicurezza per tutta la durata dello svolgimento della prova, previa comunque possibile riprogrammazione delle date di svolgimento delle prove, sia ancora da fissare o già fissate.

I concorsi per le forze armate
Resta, infine, da analizzare quanto contenuto nella lettera aa) del comma IX sopra indicato con riferimento allo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In tal caso la norma, considerato la particolare categoria dei soggetti sopra indicati in relazione alla situazione emergenziale, richiama a quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del Dl n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) convertito in legge n. 77/2020. Orbene con tali norme si disciplinano talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei sopra detti concorsi, nonché la mancata partecipazione di candidati per motivi connessi alle limitazioni di movimento imposte dal contenimento dell'epidemia (articlolo 269) ovvero viene autorizzata la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 270)

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