L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha ricadute, nell’ambito delle controversie civili e commerciali, non solo in tema di giurisdizione e di esecuzione delle sentenze. Tra le questioni che gli operatori si stanno trovando a dover affrontare dopo la fine del periodo transitorio, chiuso il 1° gennaio 2021, ci sono anche l’individuazione della legge applicabile ai rapporti cross-border e la cooperazione giudiziaria nelle controversie civili e commerciali.

Rapporti cross-border
Per effetto della Brexit, il regolamento (Ue) 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento Roma I) e il regolamento (Ue) 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento Roma II) non sono più applicabili ai rapporti tra soggetti appartenenti all’Unione europea e soggetti appartenenti al Regno Unito.

Peraltro, la disciplina contenuta nei due regolamenti è stata incorporata nell’ordinamento interno del Regno Unito tra il 2019 e il 2020, con l’approvazione di specifici Statutory Instruments: (UK Exit) regulations 2019 (SI 2019/834) e (Eu Exit) regulations 2020, No. 1574.

Ne consegue che, anche dopo la Brexit, le Corti del Regno Unito, di fatto, continueranno a individuare la legge applicabile a un determinato rapporto sulla base di quanto previsto dai regolamenti Roma I e Roma II.Così, ad esempio, la scelta della legge inglese quale legge regolatrice del rapporto, operata dalle parti al momento della stipula di un determinato contratto, dovrà essere rispettata tanto dalle corti inglesi quanto dalle corti dei Paesi dell’Unione europea.

Cooperazione giudiziaria
La fine del periodo di transizione determina l’inapplicabilità al Regno Unito anche del regolamento (Ce) 1393/2007, che riguarda la notificazione e la comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, e del Regolamento (Ce) 1206/2001 che regola l’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

L’Unione europea e il Regno Unito non hanno trovato un accordo capace di sostituire questi due regolamenti. Pertanto, nei rapporti con il Regno Unito rivivono ora la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e la comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e la Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile, entrambe ratificate dall’Italia.

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