Acque pubbliche
Sentenza n. 233 : illegittimità costituzionale (decisa il 21 ottobre 2020)

Norme impugnate: Artt. 38, 45, 47 e 74, c. 2°, della legge della Regione Basilicata 29/06/2018, n. 11.

Acque pubbliche - Norme della Regione Basilicata - Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 - Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali - Proroga al 31 dicembre 2018 del termine di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39, delle concessioni in scadenza fino ai nuovi affidamenti secondo procedure a evidenza pubblica.
Edilizia e urbanistica - Modifiche all'art. 5 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 - Completamento di opere edilizie realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo.
Sanità pubblica - Mobilità sanitaria interregionale - Previsione che la Giunta regionale dispone gli atti amministrativi necessari affinché le prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate a cittadini residenti in altre Regioni dalle strutture sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Regionale, non siano computabili nel tetto di spesa regionale e possano essere erogate formando oggetto di compensazione nei limiti definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - Previsione che, per le prestazioni in eccedenza al tetto di spesa, i relativi pagamenti saranno effettuati solo dopo la definizione degli accordi assunti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Pensioni
Sentenza n. 234 : illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
(decisa il 22 ottobre 2020)


Norme impugnate: Art. 1, c. 260°, 261°, 262°, 263°, 264°, 265°, 266°, 267°, e 268°, della legge 30/12/2018, n. 145.

Pensioni - Legge di bilancio 2019 - Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il periodo 2019-2021 - Meccanismo di rivalutazione - Intervento di riduzione della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - Trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi su base annua - Intervento di decurtazione percentuale, per la durata di cinque anni, dell'ammontare lordo annuo - Asserita natura tributaria dell'intervento di riduzione - Costituzione di un prelievo coattivo correlato a uno specifico indice di capacità contributiva, che esprime l'idoneità del soggetto passivo all'obbligazione tributaria - Introduzione di una misura, protratta oltre l'arco temporale della programmazione pluriennale di bilancio, non conseguente a situazioni emergenziali, ma giustificata da esigenze di fiscalità generale - Intervento non ispirato a principi solidaristici né destinato a sostenere la stabilità del sistema previdenziale - Definitiva decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, attesa la mancanza di meccanismi di recupero per il pensionato alla scadenza del quinquennio - Destinazione del prelievo a un fondo all'interno dell'INPS di cui non è chiara la finalità e la cui natura sembra essere tributaria più che interna al circuito endo-previdenziale.

Riproduzione riservata Ⓒ