Stavolta è toccato al noleggio con conducente (si veda l’articolo sopra), ma il principio riguarda ogni attività esercitata da un soggetto con sede in un altro Paese Ue che crea succursali in un altro Stato membro per svolgere un’attività economica autonoma. La prevalenza del diritto Ue impone di disapplicare le norme nazionali che bloccano l’effettiva applicazione del diritto di stabilimento fissato dall’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Esso include il diritto di costituire una società in uno Stato Ue ed esercitare l’attività in un altro (articolo 50), tanto più che la possibilità di «creare succursali in altri Stati membri è inerente all’esercizio della libertà di stabilimento garantita dal Trattato».
È così tutta nel segno del diritto Ue la sentenza del Tar Lazio che codifica e applica i princìpi stabiliti dalla Corte Ue dal caso Centros in poi, concludendo che non si può impedire a una società di un altro Stato membro di godere di tutti i diritti delle società “nazionali”. Non si può ammettere la previsione di un trattamento differenziato solo perché la sede di una società è in un altro Stato membro.
È evidente, per il Tar - che non ha ritenuto di sollevare questione pregiudiziale alla Corte Ue perché c’è un quadro normativo già chiarito dai giudici europei - che se un’azienda ha ottenuto un’autorizzazione in un altro Stato membro, le autorità nazionali devono applicare le norme del Tfue. Poco importano il diritto interno e finanche alcuni limiti previsti dal diritto comunitario secondario, perché il diritto primario - ossia le norme del Trattato - prevalgono su tutto.
Una primazia del diritto Ue ad ampio raggio, che va fatta valere dal giudice nazionale, anche in assenza di una domanda di parte, tenendo conto dell’interpretazione della Corte Ue. E l’obbligo di disapplicazione – chiarisce il Tar – si impone non solo ai giudici nazionali, ma anche alle autorità amministrative competenti.
Certo, in alcuni ambiti gli Stati hanno spazio per adottare norme e misure funzionali ad evitare e a prevenire frodi ed elusioni. Ma le norme limitative di una libertà fondamentale fissata dal diritto Ue non devono essere discriminatorie, devono essere basate sulla salvaguardia di esigenze imperative e devono essere proporzionali rispetto al fine da perseguire. Condizioni che, d’altra parte, sono fissate anche nella direttiva 2006/123 sui servizi nel mercato interno e che vanno interpretate restrittivamente per non creare ostacoli o rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e, quindi, l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio.

