La domanda mediatoria deve ricalcare la futura domanda giudiziale includendo tutti gli elementi fattuali. Ciò per consentire alla controparte di conoscere la materia del futuro contendere prendendo posizione su di essa e svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa. E' il principio reso dal Tribunale di Roma con sentenza n. 9450 del 13 giugno 2023.
Il caso
Un condomino ha impugnato le delibere assembleari condominiali sostenendo l'illegittimità tra cui la irrituale costituzione dell'assemblea, tenutasi in videoconferenza, per la omessa acquisizione del consenso da parte della maggioranza dei condòmini e l'imputazione nei rendiconti di spese corrisposte in precedenti esercizi. Il condominio ha rilevato l'inammissibilità della domanda.
La decisione
Il decidente ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione in conseguenza della asimmetria fra istanza di mediazione e atto impugnatorio delle delibere sicché ha dichiarato l'improcedibiltà con condanna alle spese di lite. Tra il contenuto della istanza mediatoria e l'atto giudiziale deve esserci necessaria corrispondenza. La rilevanza di tale questione è legata al soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale; quindi, al previo esperimento della mediazione che deve essere stata promossa con istanza corredata dei requisiti contenutistici imposti dal dettato normativo.
La questione inerente alla relazione che deve intercorrere, quanto al suo contenuto, fra l'istanza di mediazione e l'atto giudiziale impone il richiamo all'articolo 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010. Esso specifica i contenuti basici che non possono essere omessi nell'istanza, fra cui l'oggetto e le ragioni della pretesa.
Il tribunale capitolino ha osservato che il contenuto di tale previsione è «equivalente» a quello dell'articolo 125 c.p.c. concernente i contenuti minimi che un atto deve avere. E' evidente come i dettami dell'articolo 4 D. Lgs. 28/2010 siano pressoché equivalenti a quelli dell'articolo 125 c.p.c. Sulla base di tale constatazione, ha asserito che deve esservi necessaria simmetria tra i fatti rappresentati in sede mediatoria e quelli esposti in sede processuale. In difetto, dovrà essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale. Tanto in quanto l'articolo 4 richiede espressamente, tra i contenuti essenziali della domanda mediatoria, le «ragioni della pretesa».
Tale elemento contenutistico individua una situazione ritenuta ingiusta dall'ottica dell'istante per la quale potrebbe essere intrapresa una azione processuale. In definitiva, l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito. Devono essere introdotti in sede mediatoria gli elementi fattuali e i profili di invalidità che verranno argomentati in sede giudiziale. Ciò in quanto si deve consentire l'espletamento della funzione deflattiva per cui si deve mettere in condizione la parte chiamata di conoscere in anteprima l'esatta materia e i motivi della contesa per offrirle la possibilità di prendere adeguatamente posizione.
Nel caso trattato, la comparazione contenutistica tra istanza mediatoria e giudiziale ha evidenziato la asimmetria tra i due atti sicché la mediazione non è stata considerata validamente svolta. Due le importantissime conclusioni: a) una domanda mediatoria generica, o quantomeno parziale o incompleta, sotto il profilo del petitum e/o della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata per cui comporta, come insanabile conseguenza, la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale; b) nel caso in cui la complessiva domanda giudiziale sia considerata anche solo parzialmente diversa da quella mediatoria, dovrà considerarsi «domanda nuova» e pertanto soggetta alla dichiarazione di improcedibilità.
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