Nel giudizio elettorale si possono contestare i risultati delle operazioni di voto solo nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge precisando quali illegittimità, si dubita, siano state commesse. A ben vedere ha evidenziato il Tar Calabria con la sentenza 515/2021, il legislatore non ha previsto una giurisdizione di diritto obiettivo con la quale si debba accertare quale sia stato l'effettivo responso delle urne elettorali: il giudice non può riesaminare direttamente o tramite suoi incaricati tutta l'attività amministrativa svoltasi durante le operazioni.
Il legislatore, piuttosto, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in gioco, ha voluto dare rilievo al principio di "certezza dei rapporti di diritto pubblico" che ha rilievo specifico nella materia elettorale, prevedendo la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo e il "rigoroso" termine di decadenza di trenta giorni entro il quale gli atti vanno posti in contestazione. Decorso inutilmente tale termine i risultati elettorali diventano "inattaccabili".
Tenuto anche conto della complessità delle procedure, la legge considera irrilevante la circostanza che l'elettore o il soggetto leso, abbia "percepito" tardivamente la sussistenza di alcuni vizi delle operazioni elettorali. L'impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti ha rilevanza giuridica nei limiti in cui siano state proposte censure entro il termine perentorio previsto dalla legge.
Il ricorso elettorale circoscrive quindi i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell'ambito di rilievi "prontamente" formulati. Ciò vale sia per il ricorso principale del ricorrente, che per quello incidentale del controinteressato. E non può ammettersi un ampliamento "senza fine" delle questioni poste al vaglio del giudice, magari affermando che la conoscenza di specifici vizi delle operazioni elettorali sia conseguita a indagini o informative penali.
In altri termini le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla "conoscibilità" dei vizi: l'oggettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati così come ufficializzati nell'atto di proclamazione.
Nella vicenda al vaglio del giudice calabrese, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la tardiva proposizione del ricorso era giustificata dal fatto che "i gravissimi brogli" le erano divenuti noti solo con l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di alcuni indagati. Tuttavia secondo il Tar non è mai ammissibile, nemmeno in conseguenza di indagini penali in corso, né uno spostamento del termine decadenziale, né tanto meno un ampliamento delle questioni a giudizio. Una diversa lettura sarebbe incompatibile con un rito dai forti connotati di specialità che prevede termini ridotti non solo per la proposizione del ricorso ma anche e soprattutto per la definizione conclusiva della causa.
In altre parole secondo il Tar calabrese l'accoglimento della tesi prospettata da parte ricorrente implicherebbe quale "paradosso" l'impossibilità di individuare un ben preciso limite temporale da qualificare, una volta per tutte, quale momento di avvio dei termini decadenziali per la proposizione del ricorso. Non si tratterebbe infatti solo di ammettere che il termine decadenziale si sia "spostato in avanti" in corrispondenza dell'acquisita notizia dell'applicazione della misura cautelare, bensì di riconoscere che il suddetto termine decadenziale possa "ricominciare a decorrere" in conseguenza di possibili ulteriori sviluppi delle indagini penali.
Saremmo evidentemente in presenza di un non meglio definibile "termine mobile" suscettibile di plurimi spostamenti in avanti legati agli sviluppi delle indagini penali. E riconoscere la fondatezza di una simile prospettazione non significherebbe discutere dell'applicabilità del beneficio dell'errore scusabile e della rimessione in termini, piuttosto "sovvertire" l'intero impianto del giudizio elettorale. E ciò neutralizzando la previsione di un termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti, ammettendo anche la possibilità di proporre motivi aggiunti destinati ad ampliare - potenzialmente "all'infinito" - l'area delle decisioni da prendere da parte del giudice.
Il giudizio amministrativo è invece "naturalmente" indipendente da quello penale. E tanto più è tale rispetto alle semplici indagini preliminari che precedono il secondo, le quali non potrebbero di per sé assicurare alcun livello di certezza giuridica. Prerogativa quest'ultima che è esclusiva del giudizio vero e proprio.
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