Licenziamento - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Precedente licenziamento collettivo - Medesime motivazioni - Schema fraudolento ex art. 1344 cod. civ. - Configurabilità.
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, intimato per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo, realizza uno schema fraudolento ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 7 marzo 2022, n. 7400

Licenziamento collettivo - Successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Medesime ragioni - Nullità - Negozio in frode alla legge - Limite - Licenziamento individuale - Ragioni oggettive diverse - Ammissibilità.
Posto che non è consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte già compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale, ai profili professionali in esubero nonché ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da licenziare nell'ambito di una procedura collettiva, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo è nullo in quanto negozio in frode alla legge, a meno che non sussistano situazioni di fatto differenti da quelle poste alla base della procedura collettiva.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 aprile 2021, n. 10869

Contratto - Formazione ed elementi del contratto - Contratto in frode alla legge - Caratteri - Configurabilità - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di licenziamenti.
La peculiarità del contratto in frode alla legge, regolato dall'art. 1344 cod. civ., consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge: con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare; la verifica di ricorrenza della frode alla legge, che si realizza ove si manifesti una divergenza fra la causa tipica dell'atto negoziale e la determinazione causale del suo autore indirizzato alla elusione di una norma imperativa, è poi rimessa al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata (Principi enunciati in relazione alla ricorrenza della frode alla legge nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore adducendo le medesime ragioni di un precedente licenziamento collettivo)
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 aprile 2021, n. 10869

Licenziamento per motivo oggettivo - Precedente licenziamento collettivo - Medesime motivazioni - Illegittimità - Controllo sindacale - Necessità.
Il datore di lavoro, completata la procedura di licenziamento collettivo, non può, sulla base delle medesime ragioni negoziate con la controparte sindacale, irrogare ulteriori licenziamenti individuali per giustificato motivo. Infatti, il controllo sindacale della procedura collettiva resterebbe del tutto privo di effettività se fosse consentito al datore di lavoro di ritornare sulle sue scelte attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo sottratti al confronto sindacale. A ciò va aggiunto che, qualora venga raggiunta una intesa con le organizzazioni sindacali, si verificherebbe anche una violazione di tali accordi la cui obbligatorietà viene meno solo per effetto del modificarsi della situazione aziendale che ha costituito il presupposto dell'accordo raggiunto.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 gennaio 2020, n. 808

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Causa (nozione, distinzioni) - Illiceità - Frode alla legge licenziamento collettivo dichiarato illegittimo - Successiva intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Soppressione di posizione lavorativa posta a base di entrambi i licenziamenti - Frode alla legge - Configurabilità - Condizioni.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo dichiarato illegittimo (nella specie, soppressione della posizione lavorativa) realizza uno schema fraudolento ex art. 1344 c.c., il cui accertamento deve essere condotto dal giudice di merito in base ad una valutazione unitaria e non atomistica di ulteriori indici sintomatici dell'intento elusivo, quali la mancata ottemperanza del datore all'ordine giudiziale di reintegra e la contiguità temporale del secondo recesso.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 settembre 2018, n. 23042

Riproduzione riservata Ⓒ