La sicurezza della Repubblica è interesse di rango superiore rispetto all’interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana. Riconoscimento, quello della cittadinanza, per sua natura irrevocabile e che dunque presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda.  Per questi motivi secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 5679/2021) è ragionevole e quindi legittima la valutazione negativa del Ministero dell’interno nei confronti dello straniero il quale ancorché residente da molti anni in Italia ove lavora e vive con moglie e figli, abbia una certa “contiguità” con gruppi vicini al radicalismo islamico.

Per il Cds la mera simpatia giustifica il diniego alla cittadinanza

In altre parole per la giustificazione del diniego di cittadinanza è idonea la mera “simpatia” o la vicinanza ideale con movimenti responsabili di attività delittuose. E lo stesso giudice amministrativo, a ben vedere, di fronte a una valutazione negativa dell’Amministrazione può esprimere un sindacato ristretto agli ambiti di mero controllo estrinseco e formale: non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che sebbene non dettagliata appaia logica, coerente e ragionevole.

I diritti dello straniero e la natura del provvedimento dell’amministrazione

Lo straniero non vanta un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza italiana. La posizione soggettiva del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, atteso che l’attribuzione del nuovo status di cittadino italiano comporta l’inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale e l’acquisizione a pieno titolo, da parte del richiedente, dei diritti e dei doveri che competono ai cittadini.

Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è atto discrezionale e di “alta amministrazione”, condizionato dall'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere, e da una situazione di irreprensibilità morale e civile di colui che lo richiede. In altri termini siamo di fronte a un provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri stessi cittadini.

L'Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, effettua una valutazione ampiamente discrezionale, che non può che tradursi in un apprezzamento di “opportunità” circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale; sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana; sulle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale. E nella valutazione che spetta all'Amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità italiana, sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano.

A ben vedere assumono rilievo tutti gli aspetti che possono fare dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale, l’assenza di precedenti penali, evidenze di carattere economico e patrimoniale, per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini, pur senza stretti limiti reddituali imposti per legge.

L’interesse dello straniero a conseguire la cittadinanza italiana è dunque “recessivo” rispetto agli interessi della comunità nazionale e dunque sottoposto a una severa verifica istruttoria. Verifica affidata alle autorità ordinarie di pubblica sicurezza, ma anche ad organismi speciali preposti a servizi di sicurezza dello Stato le cui risultanze informative non sono soggette ai pieni canoni di trasparenza. Deriva che anche l’ordinario obbligo motivazionale del provvedimento di diniego va tarato sulla delicatezza degli interessi coinvolti senza che sia preclusa al richiedente la riproposizione dell’istanza, alla luce di eventuali successivi ed ulteriori elementi a lui “favorevoli”.

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