Mediazioni obbligatorie disertate. Proposte conciliative o inviti alla negoziazione assistita non considerati. Ricorsi per Cassazione che ricalcano i motivi respinti in appello. Ipoteche iscritte per crediti inesistenti. Sono alcune delle liti temerarie che fanno lievitare la mole dei procedimenti pendenti rallentando i tempi della giustizia. Ma che i giudici, sempre più sovente, sanzionano.

Responsabilità aggravata
Per scoraggiare l’abuso dello strumento processuale, l’articolo 96 del Codice di procedura civile disciplina la responsabilità processuale aggravata, stabilendo che il giudice possa condannare a risarcire i danni la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) o chi abbia eseguito un provvedimento cautelare, trascritto una domanda, iscritto un’ipoteca giudiziale o avviato l’esecuzione forzata in base a un diritto inesistente (comma 2).

Sempre l’articolo 96 del Codice di procedura civile, al comma 3, stabilisce che quando il giudice si pronuncia sulle spese può condannare anche d’ufficio la parte soccombente a pagare alla controparte una somma di denaro equitativamente determinata. In quest’ultima ipotesi, però, la sanzione scatta a prescindere dal dolo o dalla colpa grave a fronte di un contegno oggettivamente valutabile come abuso del processo.

Proprio il comma 3 è oggetto di alcune proposte di modifica, presentate dal Governo al disegno di legge delega sul processo civile, che è alla vigilia della ripresa dell’esame in commissione Giustizia al Senato: il testo è all’ordine del giorno della seduta di domani, martedì 31 agosto (ma nell’ esame potrebbe essere preceduto dalla riforma penale, già approvata alla Camera, e dal decreto legge sulla crisi d’impresa). In particolare, l’emendamento del Governo prevede di circoscrivere l’applicazione del comma 3 dell’articolo 96 alle parti soccombenti che hanno agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (con sanzioni pecuniarie fino al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, non superiore a cinque volte il contributo unificato). Novità contestate dagli avvocati, tanto che la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha annunciato di essere pronta a ritirare l’emendamento, pur affermando che sulla proposta del Governo si è creato un equivoco, dato che «mirava a limitare la discrezionalità del giudice».

I casi
Spesso la responsabilità processuale aggravata è legata al rifiuto dei percorsi alternativi di risoluzione delle controversie. Così, ad esempio, è stata condannata a pagare la somma individuata dal giudice in un importo pari alle spese liquidate la parte che ha mancato di riscontrare quattro raccomandate di controparte, tra cui l’invito alla negoziazione assistita (Tribunale di Napoli, 5002/2021). Analogamente, è stata condannata a pagare una somma pari al compenso di causa liquidato anche la parte che - seppure non sia tenuta ad accogliere la proposta di conciliazione formulata dal giudice - non la prenda neanche in considerazione, assuma un atteggiamento di totale disinteresse o la rifiuti irragionevolmente (Tribunale di Roma, 9386/2021). E il Tribunale di Perugia (sentenza del 4 maggio 2021) ha condannato a pagare alla cassa delle ammende una somma pari al contributo unificato il convenuto alla mediazione obbligatorio che si rifiuta di intessere una discussione spegnendo sul nascere ogni possibilità di confronto, come se avesse disertato l’incontro.

Rientra, inoltre, nel perimetro dell’articolo 96 del Codice di procedura civile intraprendere la via forzata iscrivendo un’ipoteca giudiziaria muniti di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso per un credito inesistente (Tribunale di Torino, 1335/2021). Ed è abuso del processo sfruttare il diritto d’impugnazione per formulare un ricorso per cassazione impostato su motivi palesemente infondati poiché ripetitivi di tesi già confutate in appello (Cassazione, 11229/2021).

Le decisioni dei giudici
Negoziazione assistita
Sanzionato per lite temeraria chi attua una difesa pretestuosa non riscontrando ben 4 raccomandate di controparte, tra cui l'invito alla negoziazione assistita.Tribunale di Napoli, sentenza 5002 del 27 maggio 2021 Sanzionato anche chi si sottrae all'invito alla negoziazione assistita, rifiuta la proposta conciliativa del giudice e non si presenta in mediazione.
Tribunale di Lodi, sentenza 78 del 28 gennaio 2021

Proposta conciliativa
Scatta la condanna a pagare una somma pari al compenso di causa liquidato per la parte che - pur non tenuta ad accogliere la proposta di conciliazione formulata dal giudice - non la prenda neanche in esame o la rifiuti irragionevolmente in modo che la controversia non si chiuda, anzi si protragga.
Tribunale di Roma, sentenza 9386 del 28 maggio 2021

Mediazione obbligatoria
Condannato a pagare una somma pari al contributo unificato il convenuto che non si rende disponibile a discutere la causa in mediazione rifiutando di iniziare la discussione. Per il giudice, tenuto conto che si tratta di mediazione obbligatoria, il contegno della parte rappresenta una mancata partecipazione alla mediazione.
Tribunale di Perugia, sentenza del 4 maggio 2021

Impugnazione
È abuso del diritto a impugnare, integrante colpa grave, formulare un ricorso per cassazione basandosi su ragioni già presentate e disattese in appello e fondate su motivi in larga parte inammissibili. La pretestuosità dell'impugnazione costa la condanna a pagare a controparte una somma stabilita dal giudice.
Corte di cassazione, ordinanza 11229 del 28 aprile 2021

Ipoteca
Iscrivere un'ipoteca giudiziale in base a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sfocia in responsabilità processuale aggravata solo se il credito sia inesistente, ma non quando il valore dei beni assoggettati a ipoteca sia solo superiore all'ammontare del credito oggetto dell'ingiunzione.
Tribunale di Torino, sentenza 1335 del 18 marzo 2021

Cumulo
La sanzione prevista dall'articolo 96, comma 3, Codice di procedura civile, ha carattere pubblicistico, è cumulabile con le ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 e non esige la prova del dolo, della colpa grave o del danno, essendo sufficiente un oggettivo abuso del processo.
Cassazione, ordinanza 7513 del 17 marzo 2021 e sentenza 18496 del 30 giugno 2021

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