Si sta registrando un drammatico incremento degli infortuni sul lavoro anche mortali e la recentissima sentenza della Cassazione Penale (01.06.2021 n. 21522) offre l'occasione di approfondire ed insieme chiarire, nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti prevista dal D.Lgs. 08.06.2001 n.231, a quali condizioni la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il reato presupposto (che nel caso deciso dalla citata sentenza riguarda l'illecito amministrativo di cui dall'art.25 septies D.Lgs 231/2001 "omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro") possa essere ridotta ex art.12 II co. del citato D.Lgs.

Quest'ultima norma prevede infatti che: "la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di I grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Nel caso deciso la Società, sostenendo che la previsione della lettera a) parifica all'integrale risarcimento del danno ed all'elisione delle conseguenze dannose o pericolose, l'essersi l'ente efficacemente adoperato in tal senso, lamentava il diniego dell'attenuante di cui all'art. 12 cit e la mancata riduzione della sanzione, nonostante la stessa ritenesse di essersi efficacemente adoperata per risarcire il danno (con il versamento di €.80.000) al lavoratore infortunato che infatti aveva revocato la costituzione di parte civile, ed avesse depositato tempestivamente in giudizio il MOG (Modello organizzativo post-fatto) la cui predisposizione ed adozione condizionano la riduzione della sanzione.

La Cassazione premettendo che il legislatore lega l'attenuante all'elisione delle conseguenze del reato, rigettava il ricorso della Società (anche per carenza di specificità del Modello) chiarendo che l'attenuante comprende il risarcimento del danno, ma anche l'eliminazione delle sue cause, cioè quelle conseguenze dannose o pericolose del reato, in quanto da esso derivate.

Posto che vi sono fattispecie di reato nelle quali l'eliminazione delle conseguenze non dipendono esclusivamente dal suo autore (si pensi ai reati richiamati dall'art. 25-bis Dlg.n. 231/2001 falsità in monete, valori di bollo, la cui eventuale immissione in circolazione può non consentire l'integrale eliminazione delle conseguenze del reato), il legislatore, proprio in relazione a dette ipotesi parifica, l'essersi adoperato ad elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato alla loro eliminazione.

Con la citata sentenza la Cassazione, fornendo un'analisi anche testuale dell'art. 12 II co lettera a) Dlgs. 231/2001, ha evidenziato, infatti, come la stessa lettera della disposizione chiarisca che la locuzione "efficacemente adoperato" si riferisce solo alla seconda delle condizioni previste, ovverosia all a eliminazione delle conseguenze del reato e non invece alla prima condizione di applicazione della attenuante relativa all'integrale risarcimento del danno. Ciò anche perché il legislatore nell'utilizzare la locuzione "risarcimento integrale" esige e riconosce questo come sempre possibile, mentre nondimeno ammette, in ordine alle conseguenze dannose o pericolose, non sempre integralmente eliminabili, che l'ente si sia efficacemente adoperato ad eliderle.

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*A cura dell'Avv. Francesca Perego Mosetti, STUDIO LEGALE PEREGO MOSETTI, Partner 24 ORE Avvocati

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