Scatta la sospensione per l’avvocato che si appropria illegittimamente di somme del cliente. Il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 167 del 25 luglio 2023 (resa nota in questi giorni) nel confermare la decisione del Consiglio di disciplina ha ribadito la natura di “gravissimo illecito disciplinare” della condotta contestata.
Il caso era quello di un legale che aveva incassato dall’assicurazione del danneggiante circa 200.000 €, senza però consegnarla al cliente, se non in piccola parte ed in un secondo momento. Il Cdd di Bologna, considerata la “rilevante somma di denaro, il danno inferto alle parti assistite e la circostanza di aver versato esclusivamente l’importo di 50.000 € solamente a seguito della scoperta della truffa”, ha applicato la sanzione aggravata della sospensione per anni 2 ai sensi dell’art. 22, co 2 CD, poi confermata dal Cnf.
L’avvocato ricorrente si è difeso sostenendo che le parti assistite erano a conoscenza delle trattative, tanto da aver firmato esse stesse la quietanza (e chiedeva perizia grafica, poi negata). Inoltre, lamentava che il mancato versamento sarebbe dipeso esclusivamente da un blocco che la propria banca aveva imposto al suo conto corrente per pregresse pendenze.
Motivi non accolti dal Collegio secondo cui il ricorrente erra nel ritenere che la violazione dell’art. 27 gli sia contestata “come derivante dall’avere intrattenuto la trattativa con l’assicurazione”, così ignorando che la contestazione gli è mossa in quanto “non ha informato i clienti dell’andamento della trattativa e della definizione della procedura, aspetto questo ben comprensibile – argomenta il Cnf - in quanto l’avrebbe obbligato alla corresponsione della somma erogata a titolo di risarcimento”.
Bocciato anche il secondo motivo relativo a un non dimostrato blocco dell’operatività del conto. “L’osservazione – si legge - è francamente priva di contenuto. L’avvocato – conclude la decisione - non solo non dimostra la circostanza che gli avrebbe impedito di riscontrare la pretesa economica del cliente, ma non chiarisce perché non informò nell’immediatezza lo stesso cliente e perché successivamente non ha mai restituito l’intera somma trattenuta, salvo la somma di 50 mila euro e solo dopo formale richiesta”. Ricorso respinto.

