Secondo il Tar Toscana (sentenza n.792 del 28 luglio) la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica ben può essere espressa, con effetti vincolanti per l'istituzione scolastica, non solo prima della scadenza del termine per l'iscrizione al nuovo anno scolastico, bensì in ogni momento: è infatti in gioco il ‘sacro' diritto costituzionale alla libertà di religione.
Il diritto alla libertà di religione
La disciplina della facoltà di esonero deve essere ricostruita nel senso...
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