La Corte Ue ha constatato con le sentenze sulle cause C-660/24 e C-681/24 l’illegittimità di norme nazionali che limitano l’assistenza legale attraverso l’imposizione di un termine imposto per avvalersi di un difensore.
Scatta quindi un inadempimento dello Stato membro che adotti una normativa in base alla quale è consentito in via generale che gli indagati e le persone indiziate di reato siano interrogati in assenza di un difensore qualora quest’ultimo non si presenti entro un determinato termine. Nei casi concreti decisi è stato accertato che l’Ungheria e la Repubblica ceca hanno violato il diritto dell’Unione europea.
Le norme bocciate
Le legislazioni di questi due Stati membri non possono essere giustificate dai motivi tassativamente previsti dal diritto dell’Unione che consentono di derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore.
La direttiva 2013/48/Ue relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale prevede che gli indagati e gli imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.
La contestazione degli inadempimenti
Nei procedimenti per inadempimento avviati contro l’Ungheria e la Repubblica ceca, la Commissione europea contesta a tali Stati di non aver rispettato gli obblighi loro incombenti ai sensi di tale direttiva. Infatti, le rispettive legislazioni consentono, in linea generale, di interrogare indagati e indiziati in assenza del loro difensore qualora quest’ultimo non si presenti entro il termine previsto da tali legislazioni.
In Ungheria, tale termine è di due ore dal momento in cui il difensore è stato informato dell’arresto della persona. Nella Repubblica ceca, il termine è di 48 ore dal momento dell’arresto dell’indiziato. In quest’ultimo Stato, l’interrogatorio può aver luogo anche qualora il difensore non abbia potuto essere raggiunto.
La Commissione contesta inoltre all’Ungheria di non aver previsto, nel proprio diritto nazionale, disposizioni che attuino i requisiti specifici della direttiva in materia di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore.
La Corte accoglie integralmente i ricorsi della Commissione, statuendo che l’Ungheria e la Repubblica ceca sono venute meno agli obblighi loro incombenti in virtù del diritto dell’Unione.
Innanzitutto, essa ricorda che il diritto di avvalersi di un difensore comporta, tra l’altro, il diritto degli indagati o degli imputati alla presenza e alla partecipazione effettiva del proprio difensore quando sono interrogati. A tal riguardo, la Corte precisa che ciò implica, in linea di principio, la presenza fisica del difensore.
La cooperazione tra Stati in ambito penale
Poi, la Corte constata che la direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale mira a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale, necessaria al reciproco riconoscimento delle decisioni penali, in particolare garantendo la tutela dei diritti degli indagati e degli imputati, nonché ad assicurare loro un livello comune di diritto a un processo equo in tutta l’Unione.
È per tali ragioni che questa direttiva elenca con tassatività i motivi che consentono di derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore.
Ebbene, le due legislazioni nazionali in discussione consentono, in generale e senza fondarsi validamente su tali motivi di deroga, che gli indagati o gli indiziati siano interrogati in assenza di un difensore qualora quest’ultimo non si presenti entro un determinato termine; la normativa ceca consente peraltro un tale interrogatorio anche quando il difensore non abbia potuto essere raggiunto.
In particolare sulla rinuncia alla difesa tecnica
Infine, la Corte constata che, anche se nell’ordinamento giuridico ungherese il diritto di avvalersi di un difensore è considerato un diritto inalienabile, risulta che indagati o imputati possano decidere di non esercitarlo.
Ebbene, una situazione del genere può essere assimilata a una «rinuncia» di tali persone al diritto di avvalersi di un difensore, le cui modalità di esercizio sono anch’esse disciplinate dalla direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale. Non avendo recepito tali modalità nel proprio ordinamento nazionale, l’Ungheria ha violato la direttiva anche a tal titolo.

