Ai fini dell’obbligo di notifica previsto dalla normativa Seveso, la presenza di sostanze pericolose deve essere valutata considerando non soltanto le quantità effettivamente presenti nello stabilimento, ma anche quelle previste o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della capacità massima di stoccaggio autorizzata. Il controllo continuo delle sostanze non basta a escludere gli obblighi preventivi. Non è quindi sufficiente, per escludere gli obblighi preventivi, un sistema interno di monitoraggio continuo che garantisca il controllo delle quantità effettive. E’ quanto chiarisce la Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza 38770 del 2026, in base al principio fondato sulla prevenzione degli incidenti rilevanti e sulla precauzione ambientale, confermando la condanna di un gestore di uno stabilimento per omessa notifica, sulla scia di una recente pronuncia della Corte di giustizia Europea.

A sostegno di questa interpretazione, la Corte richiama infatti la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 luglio 2026, causa C-224/24, pronunciata nell’ambito della stessa vicenda. La decisione riguarda l’applicazione del decreto legislativo 105/2015, che recepisce la direttiva 2012/18/UE, cosiddetta Seveso III, e disciplina il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose negli stabilimenti. L’articolo 13 impone al gestore l’obbligo di trasmettere una notifica alle autorità competenti, mentre l’articolo 28, comma 1, ne sanziona penalmente l’omissione.

La vicenda

Il procedimento trae origine dall’attività di uno stabilimento autorizzato al trattamento e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, per una capacità massima di 800 tonnellate. Nel corso delle verifiche, l’autorità competente aveva rilevato che, oltre ai quattro serbatoi indicati per lo stoccaggio dei rifiuti rilevanti ai fini Seveso, ne era stato utilizzato almeno una volta un quinto. Secondo l’autorità, la capacità complessiva dell’impianto rendeva necessario l’adempimento dell’obbligo di notifica. Il gestore aveva invece sostenuto che le quantità effettivamente presenti non avessero superato le soglie previste e che un sistema informatizzato di monitoraggio consentisse di controllarle costantemente. Dopo due diffide a presentare la notifica oppure a limitare fisicamente l’utilizzo dei serbatoi, l’adempimento era stato effettuato soltanto successivamente. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità per l’omessa notifica, rideterminando la pena in 30mila euro di ammenda e pronunciando l’assoluzione per un diverso addebito. Nel ricorso per Cassazione, la difesa aveva contestato la valutazione della presenza prevista di sostanze pericolose, sostenendo che non potesse coincidere con la mera capacità potenziale dell’impianto. Aveva inoltre richiamato il contenuto dell’autorizzazione ambientale per sostenere la buona fede del gestore.

La decisione

La Cassazione respinge le censure, confermando che l’applicazione della normativa Seveso deve essere valutata preventivamente, prendendo in considerazione la capacità massima di stoccaggio risultante dall’autorizzazione ambientale e non soltanto i quantitativi effettivamente presenti. La Corte riconosce che non esiste una perfetta corrispondenza tra la classificazione dei rifiuti pericolosi e quella delle sostanze pericolose rilevanti ai fini Seveso. Tale differenza, tuttavia, non consente di escludere gli obblighi di notifica sulla sola base delle procedure interne di controllo. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando le quantità potenzialmente presenti e applicando il principio di precauzione. 

Non viene accolta neppure la tesi della buona fede. Secondo i giudici, chi esercita professionalmente un’attività soggetta a una disciplina specialistica ha un particolare dovere di informazione sulle prescrizioni applicabili. Le diffide ricevute avrebbero dovuto indurre il gestore a presentare tempestivamente la notifica oppure a limitare l’utilizzabilità dei serbatoi. La Cassazione esclude infine l’improcedibilità dell’azione penale prevista dalla riforma Cartabia, rilevando che i rinvii del procedimento richiesti dalla difesa in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE hanno determinato la sospensione dei termini previsti dall’articolo 344-bis del codice di procedura penale. Il ricorso viene pertanto rigettato, con conferma della condanna e pagamento delle spese processuali.

Riproduzione riservata Ⓒ