Le deroghe previste per i contributi giornalisti al Regolamento europeo sulla protezione dei dati non si applicano a un servizio a pagamento di pubblicazione online di sentenze penali di condanna. Lo ha stabilito la Corte Ue, nella causa C-199/24 | Legal Newsdesk Sweden, affermando che un simile trattamento non rientra nella libertà di espressione e di informazione. Né dunque è possibile fissare delle deroghe alle garanzie e ai ricorsi previsti dal RGDP.
Il caso - Una società svedese gestisce una banca dati che consente di ricercare, dietro compenso, persone che sono state imputate in procedimenti penali e di consultare le sentenze di condanna che le riguardano. Un uomo, condannato nel 2011, aveva chiesto l’immediata cancellazione dei propri dati che tuttavia era avvenuta solo in un momento successivo. Da qui il ricorso ai giudici svedesi per il risarcimento danni patiti.
La società si è difesa invocando la tutela costituzionale di cui godrebbe la banca dati in virtù della libertà di espressione. Una tutela che, tra l’altro, lascerebbe soltanto la possibilità di proporre un’azione per diffamazione, in sede penale o civile. Nutrendo dubbi sulla compatibilità di tale normativa con il RGPD, il giudice svedese ha interpellato la Corte di giustizia.
Nella sua sentenza, la Corte rileva che il RGPD stabilisce che il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali con la libertà di espressione e di informazione, e ciò anche a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni e deroghe, qualora ciò sia necessario. Tuttavia, non possono escludere l’applicazione del RGPD per trattamenti di dati che perseguano scopi diversi da quelli indicati.
Essi non possono neppure privare l’interessato dei mezzi di ricorso garantiti dal RGPD. Infatti, la persona deve poter esercitare, per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali, i mezzi di ricorso che tale regolamento le conferisce direttamente.
Secondo la Corte, i dati personali sono trattati a «scopi giornalistici» qualora tale trattamento abbia l’obiettivo di informare il pubblico o di condividere opinioni o idee, il contenuto sia preparato secondo regole deontologiche o etiche e sia oggetto di un lavoro di redazione o di adattamento, o, quanto meno, si inserisca in una linea editoriale. I fatti presentati devono essere stati verificati.
La pubblicazione online, a pagamento, delle condanne penali – conclude la Corte - non sembra, fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, soddisfare tali condizioni e, pertanto, poter essere considerata diretta a perseguire tale scopo giornalistico.

