La Corte d’Appello di Catanzaro (sezione lavoro, sentenza 9 settembre 2026 n. 871) si pronuncia in tema di rapporto di agenzia i cui elementi peculiari sono rappresentati dall’organizzazione, da parte dell’agente, di una struttura imprenditoriale, anche a livello soltanto embrionale, e dall’assunzione da parte dello stesso (e non già del preponente) del rischio per l’attività promozionale svolta, che si manifesta nell’autonomia dell’agente nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall’art. 1746 c.c. - delle istruzioni ricevute dal preponente, ancorché con la predeterminazione solo indicativa degli itinerari, mensili o settimanali, da percorrere ovvero del numero di clienti da visitare, e dell’obbligo di giornaliera informazione preventiva.

Lavoro subordinato

Secondo il principio fissato in sentenza dalla Corte d’Appello di Catanzaro l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, I, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. 

Di conseguenza, per la legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, è sufficiente un fatto di minore consistenza, rispetto al tipo di comportamento normalmente richiesto per il licenziamento per giusta causa del lavoratore subordinato (pur dovendosi sempre trattare di fatto che impedisca la prosecuzione anche temporanea del rapporto).

La giusta causa

Nell’agenzia, poi, il recesso dell’agente per giusta causa si converte, ove si accerti l’insussistenza di quest’ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell’agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità e all’eventuale risarcimento del danno.

A sua volta l’art. 1750, IV, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all’obbligo di pagare l’indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all’obbligo di dare preavviso.

Con la precisazione che la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, sicché, in caso di recesso, l’agente ha diritto all’indennità prevista dall’art. 1751 c.c. (di cessazione del rapporto) ove abbia specificamente allegato e dedotto la concreta violazione degli obblighi a carico del preponente. Tale indennità compensa l’agente per l’incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l’avviamento dell’impresa.

L’indennità

Detta condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l’indennità, allorquando i contratti conclusi dall’agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell’avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono in re ipsa. Secondo la disciplina codicistica dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto prevista ex art. 1751, I, c.c., unitamente alle condizioni previste nelle successive articolazioni dello stesso, mentre costituiscono fatti impeditivi le circostanze tipizzate al secondo comma di tale norma.

Riproduzione riservata Ⓒ