La decisione della Cassazione civile n. 24221/2026 ha affermato che anche le casalinghe (non escluso l’uomo che svolga lavoro domestico) hanno diritto al risarcimento del danno relativo alla ridotta capacità lavorativa.

La Cassazione fissa due specifiche importanti e cioè che il danno di cui si discute è vero e proprio danno patrimoniale e che esso si realizza anche se il danneggiato non ricorre all’ausilio a titolo oneroso di un terzo,

Non è infatti il costo per una colf la quantificazione del danno per la casalinga che a rigore può anche avvalersi delle facoltà residue per svolgere ancora da sé il lavoro domestico anche se in tempi più lunghi e con minore efficacia.

La Cassazione per tali motivi accoglie il ricorso contro le decisioni dei giudici di merito che facevano rientrare il danno lamentato nell’alveo di quello biologico, che invece risarcisce il danno alla salute anche per quanto attiene alle attività relazionali della persona danneggiata.

Il caso risolto

Nel caso concreto la ricorrente aveva intentato la lite contro le due compagnie assicurative (la propria e quella intervenuta come rappresentante del fondo di garanzia delle vittime della strada, vista l’assenza di assicurazione sull’auto della controparte dell’incidente stradale). Le due assicurazioni avevano liquidato il risarcimento da Rc auto senza considerare le conseguenze dannose sulla capacità di lavorare come casalinga. Anzi avevano sostenuto che il lavoro domestico non si potesse porre a base di un danno patrimoniale autonomo rispetto a quello biologico. Secondo la convenuta società assicurativa andava esclusa anche la personalizzazione del danno biologico/dinamico-relazionale, per la lamentata rinuncia alla pratica del ballo, in quanto fisiologica conseguenza dell’accaduto e, come detto, anche il danno da perdita della capacità lavorativa di casalinga, ritenuto non risarcibile ex se, in difetto della rigorosa prova degli esborsi sostenuti per supplire, mediante terzi o presidi particolari, al deficit sopravvenuto nell’autonomia domestica.

La Cassazione civile - in primis - chiarisce che nel caso di chi è casalingo la riduzione della capacità lavorativa è specifica e va quindi valutata in base al tempo speso per dedicarsi alla cura e alla pulizia della casa e non solo se svolta a vantaggio di un nucleo familiare, ma anche se si tratta di single.

Irrilevante in sé la spesa per un collaboratore domestico

La sentenza di legittimità boccia quindi in radice il ragionamento dei giudici che ritenevano che la perdita della capacità lavorativa della ricorrente avrebbe potuto assumere autonomo rilievo come voce di danno solo nel caso della prova di spese sostenute per l’intervento di terzi. E in termini di onere probatorio i giudici di legittimità affermano che sia la controparte a dover provare che la persona che non svolge altro lavoro al di fuori della casa familiare si dedichi realmente all’attività domestica.

Sbagliano quindi i giudici di merito dove pongono alla base del danno patrimoniale lamentato l’onere della prova di spese sostenute per l’intervento di terzi. Confondendo il profilo dell’esistenza del danno con quello della sua quantificazione. Sul punto viene richiamato l’orientamento in base al quale è ammesso il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla riduzione o alla perdita della capacità di lavoro domestico, liquidabile in via equitativa anche in assenza di prova di esborsi, allorché sia dimostrato – anche per presunzioni – che, prima del fatto, la vittima si occupava delle attività domestiche e che le lesioni abbiano inciso su tale capacità.

La definizione del lavoro casalingo rilevante come attività economica

La Corte da tempo ha affermato che il lavoro domestico non è confinato nell’area dell’irrilevanza giuridica per il solo fatto di non tradursi in una monetizzazione immediata, ossia in un corrispettivo finanziario tratto dal mercato. La persona che si fa carico della cura della casa, governa la quotidianità familiare, provvede alla gestione ordinaria del nucleo familiare e si fa regista del coordinamento di bisogni, tempi e risorse, non compie un mero atto di cortesia, né adempie a un dovere morale privo di riflessi materiali sul piano giuridico.

La Cassazione pone in luce un principio di diritto che dovrà guidare la decisione del giudice del rinvio: “La lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo, integrando un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa lato sensu specifica, dev’essere risarcita come tale qualora risulti accertato lo svolgimento dell’attività domestica e la compromissione totale o parziale della capacità, senza che sia necessaria la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all’ausilio di un collaboratore domestico.»

Rileva la ridotta capacità “casalinga” anche in presenza di una colf

Come spiega la Cassazione va, infine, ricordato che la persona inquadrabile come casalinga svolge un’attività economicamente valutabile e se questa specifica risorsa viene impedita o anche solo ridotta, per effetto di una lesione personale ascrivibile a responsabilità di terzi, l’ordinamento non può limitarsi a registrare il solo vulnus arrecato all’integrità psicofisica. In gioco non c’è soltanto la menomazione della salute, ma viene in rilievo, con pari dignità e autonoma rilevanza, la perdita — o la contrazione quantitativa — di una vera e propria utilità patrimoniale. Per questa ragione, si è ritenuto, il danno non viene meno neppure quando la persona danneggiata già si avvalga ordinariamente di collaboratori domestici, poiché i compiti della casalinga presentano comunque una maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati dal prestatore d’opera dipendente.

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