Il termine breve di 30 giorni non scatta più dalla “comunicazione” del decreto di liquidazione, ma dalla notifica del provvedimento alle altre parti; in mancanza, occorrerà aspettare sei mesi per farlo diventare esecutivo.
La circolare ministeriale
Brutta notizie al rientro dalle vacanze per gli avvocati. È passata un po’ in sordina la circolare emanata il 25 luglio 2026 (quando i legali si accingevano a curare le ultime pratiche prima di godersi l’agognato periodo di riposo) dal Dipartimento per gli affari di giustizia, avente a oggetto il termine per proporre le opposizioni di cui all’articolo 170 del Dpr 115/2002 (Testo Unico Spese Giustizia) avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore dell’avvocato d’ufficio o della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino.
In tale circolare si ritiene che, a seguito dell’introduzione della Riforma Cartabia civile (il Dlgs 149/2022), è cambiata la disciplina unitaria di carattere generale applicabile sia alle opposizioni avverso i decreti di pagamenti emessi sia dal giudice civile sia dal giudice penale. Con pesanti ricadute, in termini di allungamenti dei tempi e/o di oneri per gli avvocati prima di vedersi accreditate le somme dei compensi loro liquidati.
Nella disciplina precedente – visto che l’articolo 84 del Dpr 115/2002 rinvia all’articolo 170 del medesimo TU, il quale stabilisce che l’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del Dlgs 150/2011 – le opposizioni erano regolate dal rito sommario di cognizione disciplinato dagli articoli 702-bis e seguenti del Cpc; pertanto per l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi il termine per impugnare (in assenza del quale il provvedimento diveniva esecutivo) era di “30 giorni dalla comunicazione o notificazione” del decreto.
Lo scenario cambia con il Dlgs 149/2022, laddove l’articolo 15, comma 3, lettera f), n. 1, della Cartabia civile, stabilisce che le opposizioni in esame sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del Cpc. Ebbene, l’articolo 281-terdecies del Cpc (che sostituisce l’articolo 702-quater del Cpc) dispone che la sentenza è impugnabile nei modi ordinari, ossia secondo i termini fissati dagli articoli 325 e seguenti del Codice di procedura civile.
Ne discende – per la circolare ministeriale del 25 luglio 2026 – che il termine perentorio per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso sia nei giudizi civili che in quelle penali, è di 30 giorni (articolo 325 Cpc) che decorrono dalla notifica del provvedimento (articolo 326 Cpc); indipendentemente dalla notifica, l’opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento.
Per cui, mentre prima per l’esecutività l’avvocato aspettava il termine di 30 giorni dalla comunicazione (in genere una Pec) adesso dovrà attendere ben 6 mesi!
Si vuole accelerare e far divenire definivo più rapidamente il decreto di liquidazione per gli onorari legati alle difese d’ufficio e alle parti assistite ammesse al gratuito patrocinio, invece, è onerato di “notificare” a tutte le parti processuali il provvedimento che ha disposto il suo compenso. Per cui, le cancellerie delle relative autorità giudiziarie attenderanno il decorso del termine di sei mesi al fine di attestarne l’irrevocabilità, a meno che l’avvocato non depositi le notifiche alle altre parti e (soprattutto per il versante penale) al pubblico ministero.
Disciplina transitoria
Quale disciplina intertemporale, la circolare di via Arenula ricorda che il nuovo rito semplificato di cognizione troverà applicazione ai giudizi di opposizione avverso i decreti di pagamento iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data di pronuncia del decreto di pagamento impugnato (se anteriore o meno all’entrata in vigore della riforma Cartabia, in quanto le disposizioni del Dlgs 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (così, l’articolo 35, comma 1, del suddetto decreto).
La nuova cornice normativa – applicabile soprattutto ai decreti di pagamento del patrocinio a spese dello Stato – introducendo termini più lunghi e adempimenti più complessi comporterà inevitabili ritardi e maggiori oneri per gli avvocati, le cancellerie e gli ufficiali giudiziari.
La nota dell’Unione camere penali
Avverso la ricostruzione esegetica della circolare (peraltro avallata da un recente arresto di legittimità: la sentenza n. 7430 del 28 marzo 2026 emessa dalla Cassazione civile) si è scagliata – per lo meno per la sfera delle liquidazioni emesse in sede penale – l’Unione delle Camere Penali Italiane che, in una nota della Giunta e dell’Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato del 17 settembre, ha considerato l’orientamento fatto proprio dalla circolare ministeriale del 25 luglio non condivisibile (basta una pronuncia per allinearsi, dopo oltre tre anni dalle modifiche apportate dalla riforma Cartabia? Non si diceva che “una rondine non fa primavera” …).
Anzitutto, mentre il Dlgs 150/2011 si poneva nell’ottica di semplificare la normativa processuale e invece il nuovo “ricamo” ermeneutico proposto dalla circolare (ossia una fonte di rango secondario) ed emessa (non dal giudice, ma) dal potere esecutivo va in direzione opposta. In primo luogo per il difensore della parte ammesso al beneficio del cosiddetto gratuito patrocinio, il quale se vorrà far decorrere il termine breve di 30 giorni dovrà avventurarsi nei meandri dei canali notificatori, agevoli per il Pm (basterà una Pec), tortuosi per le altre parti “private”, soprattutto in mancanza di un domicilio digitale (con conseguente aumento delle notifiche effettuate dall’ufficiale giudiziario alle parti personalmente).
Ma aumenteranno anche gli oneri per le cancellerie le quali, a seguito delle notifiche depositate dal difensore (peraltro non viene specificato con quali modalità) il personale pubblico dovrà verificare l’effettivo decorrere del termine breve e distinguere a quali decreti di pagamento si applichi tale termine, rispetto alle situazioni in cui, invece, l’inerzia delle parti porti all’applicazione del termine “lungo” di sei mesi.
In secondo luogo – continua la nota delle Camere Penali – occorre rilevare una presunta amnesia nell’azione legislativa che ha portato all’abrogazione del “rito sommario di cognizione” e all’inserimento del “rito semplificato di cognizione” previsto dal Dlgs 149/2022.
Poiché l’opposizione ex articolo 170 del TU Spese Giustizia presenta un oggetto circoscritto e una struttura istruttoria prevalentemente documentale, risultando certamente non funzionale l’attuale applicazione del termine lungo semestrale.
Il difetto di coordinamento avrebbe dovuto spingere il Legislatore a inserire un comma ad hoc che disciplinasse espressamente il termine di 30 giorni, evitando interpretazioni peggiorative e garantendo certezza applicativa.
Così viene proposto l’inserimento di un comma 2-bis all’articolo 15 del Dlgs 150/2011, in base al quale “il ricorso di cui al presente articolo è proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento o dalla sua lettura in udienza ove effettuata. La comunicazione o notificazione è eseguita esclusivamente con modalità telematiche”.
Lacune della circolare: se il decreto è emesso contestualmente alla decisione?
In attesa di un auspicabile intervento legislativo (o interpretativo di qualche altra sentenza di Cassazione, in termini opposti a quelli finora proposti) la circolare non affronta una casistica molto frequente nelle aule penali: quella in cui il decreto di liquidazione dei compensi professionali sia emesso, ai sensi dell’articolo 83, comma 3 bis, del Dpr 115/2002, contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Almeno in questi casi, quando il decreto di pagamento sia pronunciato e letto in udienza unitamente al provvedimento conclusivo, tale forma di conoscenza va equiparata alla notifica, facendo scattare il termine breve di 30 giorni.
Tale omissione rischia di generare prassi difformi tra uffici giudiziari, con incertezze per difensori e personale amministrativo.
Il risultato certo, allo stato, sembra essere quello dell’allungamento dei termini per l’esecutività dei decreti di liquidazione e/o l’aumento degli oneri e degli adempimenti a carico dei difensori che rischiano (ammoniscono ancora le Camere Penali) “di incidere indirettamente sull’effettività dell’accesso alla difesa e alla giustizia, tutelata dagli artt. 24 e 111 Cost. e, nei rispettivi ambiti applicativi, dall’art. 6 CEDU”.
I rischi di nuove condanne da Strasburgo
A tale ultimo riguardo, la Corte europea ha già censurato l’Italia per il ritardo nell’esecuzione degli ordini di pagamento delle fatture degli avvocati (Corte Edu, Prima sezione, sentenza 11 dicembre 2025 sui casi Diaco e Lenchi). Anche se tale pronuncia riguardava la fase successiva (ossia quella del pagamento una volta intervenuta l’irrevocabilità del decreto di liquidazione), i giudici di Strasburgo ritengono che «sia richiesta una particolare diligenza nel pagamento del risarcimento dovuto agli avvocati assistiti dal gratuito patrocinio, non solo in ragione del ruolo fondamentale degli avvocati in una società democratica, ma anche in ragione del ruolo essenziale del gratuito patrocinio nell’accesso alla giustizia e nell’effettività dei diritti garantiti dalla Convenzione. La Corte ha sottolineato «l’importanza del ruolo svolto dal gratuito patrocinio nella tutela concreta ed effettiva dei diritti delle parti in causa, in particolare di quelle più vulnerabili, all’accesso a un tribunale e, più in generale, a un giusto processo, nonché degli altri diritti previsti dalla Convenzione» (§ 84 della suindicata sentenza).
Proprio il valorizzato obbligo in sede convenzionale che incombe agli Stati di garantire concretamente ed effettivamente il diritto all’assistenza legale in materia penale (articolo 6, § 3, lettera c, della Convenzione Edu) e, in materia civile, quando tale assistenza è essenziale per un accesso effettivo alla giustizia, potrebbe portare all’attenzione della Corte Edu la questione sugli ostacoli all’effettività del diritto di difesa legati proprio all’allungamento dei tempi e dell’aggravio degli oneri per gli avvocati per far divenire esecutivi i loro decreti di liquidazione.

