Se una persona guida dopo aver assunto psicofarmaci, non può essere condannata automaticamente per il solo fatto che la sostanza è stata trovata nel suo sangue. Infatti per far scattare la sanzione penale serve dimostrare che la persona era davvero in uno stato di alterazione psicofisica mentre si trovava al volante. A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza n. 36588/26 che ha respinto il ricorso della Procura di Vicenza contro l’assoluzione di una donna.
La vicenda
La conducente era finita fuori strada da sola di notte e gli esami in ospedale avevano riscontrato nel suo sangue sia alcol sia benzodiazepine. La Procura sosteneva che l’unione di alcol e farmaci avesse creato un effetto cumulativo tale da provocare l’incidente. Tuttavia, i giudici hanno confermato l’assoluzione perché i sintomi notati dagli agenti sul posto, come l’alito vinoso e la parlantina impastata, erano dovuti solo all’alcol e non agli psicofarmaci. Inoltre, trattandosi di una persona che assumeva regolarmente quei farmaci per motivi di salute, la semplice presenza della sostanza nel sangue non dimostrava che al momento della guida fosse incapace di guidare o in stato di intossicazione.
La riforma del Codice della strada
La Cassazione ha anche ricordato un dettaglio fondamentale sulla legge. Ai fatti avvenuti prima della recente riforma del Codice della Strada si applica la vecchia normativa. Questa regola impone di provare due cose distinte: non solo che la sostanza sia stata assunta, ma anche che abbia concretamente alterato le capacità di chi era alla guida.
In conclusione, i giudici di legittimità hanno ricordato che non spetta alla Cassazione rivedere le prove o cambiare l’interpretazione dei fatti stabilita nei primi gradi di giudizio, specialmente quando la ricostruzione del giudice è logica e ben motivata.

