Dalle esclusive cucine dello yacht Suegno e del castello di Paraggi allo scontro nelle aule di giustizia. Si chiude con una sconfitta per il lavoratore la lunga battaglia giudiziaria tra Pier Silvio Berlusconi e il suo ex cuoco che chiedeva oltre 680mila euro tra straordinari, mancati riposi e danni psicofisici. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28099/2026, ha respinto il ricorso del dipendente valorizzando l’indennità fissa forfettaria mensile pattuita nel contratto individuale.

Lo chef era stato assunto nel 2007 per lavorare a bordo dello yacht. Dal 2010, con un nuovo contratto, si era spostato prevalentemente presso il castello di Paraggi, a Santa Margherita Ligure, con vitto e alloggio. Il rapporto si interrompe nell’ottobre 2018, dopo il naufragio dell’imbarcazione ormeggiata nel porto di Rapallo, a causa delle forti mareggiate.

L’anno seguente, nel 2019, le parti sottoscrivono una conciliazione «tombale» da 11.300 euro. Ma, dopo un poco, il cuoco ci ripensa: sostiene di aver firmato in un “periodo di forte stress per la separazione dalla moglie”, alla presenza di un sindacalista “mai prima di allora conosciuto”, sulla base di un testo “già predisposto da altri”. E porta Berlusconi in tribunale chiedendo 634.761 euro di differenze retributive e altri 47.914 euro per danni.

Il Tribunale rigetta la domanda ma la Corte d’Appello dà ragione al dipendente, la conciliazione è invalida: è mancata una “effettiva assistenza sindacale”; non basta neppure la presenza del suo avvocato di fiducia; il sindacalista era di una sigla diversa, e ha svolto un ruolo solo “formale”. Insomma, l’accordo tombale non può dirsi “frutto di una decisione del lavoratore assunta con il supporto effettivo del proprio rappresentante”. Nel merito, tuttavia, le domande vengono tutte rigettate.

Dal contratto di lavoro del 2010 risulta, infatti, che le parti avevano pattuito con specifica clausola un’indennità fissa forfettaria di euro 783,36 mensile, per compensare proprio gli straordinari e i mancati riposi. Così portando la retribuzione da 2.300,00 (per quattordici mensilità) a 3.083,36 euro. Un’aggiunta “tutt’altro che simbolica”, mai disconosciuta dal dipendente, secondo il quale però rientrava nella retribuzione base.

Secondo le dichiarazioni dello stesso cuoco, poi, al castello lavorava prevalentemente dal giovedì alla domenica, mentre negli altri giorni era presente un’altra cuoca. I periodi in barca erano limitati ai week end estivi, e poco più. Un’organizzazione ritenuta compatibile con i riposi previsti dal contratto collettivo (“anche se fossero dimostrate le ore giornaliere indicate come pari a 13,5, si tratterebbe pur sempre di un orario compatibile con quello normale indicato in 54 ore settimanali dal CCNL lavoro domestico per il personale in regime di convivenza”). Quanto ai danni psicofisici, mancavano specifiche allegazioni sulla loro concreta consistenza.

Il ragionamento è stato condiviso dalla Suprema corte secondo cui la specifica clausola sull’indennità forfetaria ha un’“idoneità dimostrativa e, quindi, probatoria prevalente rispetto alle generiche locuzioni adoperate nelle buste paga”.

Bocciata anche la domanda risarcitoria. Il diniego della Corte d’appello, ricorda la Cassazione, si fonda su cinque punti: breve durata dei periodi di lavoro sull’imbarcazione; natura delle mansioni svolte; assoluta peculiarità del contesto lavorativo; assenza di allegazioni sul danno e sulla sua apprezzabilità; esistenza di un compenso forfettario per i mancati riposi.

La Cassazione conferma così il verdetto del giudice di secondo grado. Cade la conciliazione da 11.300 euro cade, ma la richiesta di oltre 680mila euro viene respinta. Per l’ex cuoco arriva anche la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro per compensi, oltre agli accessori.

Riproduzione riservata Ⓒ