A seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, è nulla la notificazione eseguita presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario presso il quale pende la lite. Salvo che la Pec non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Lo ha confermato la Cassazione, ordinanza n. 27849/2026, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un amministratore di condominio.
Il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi per l’attività svolta. Proposta opposizione, il tribunale ha disposto una riduzione del dovuto. Il condominio ha insistito, e la corte di appello, dichiarata la contumacia del professionista, ha rigettato in toto la domanda di pagamento. Contro questa decisione, l’amministratore ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che la notifica dell’appello era stata fatta unicamente presso la cancelleria del tribunale di Velletri. Così, trascurando che la controparte era assistita da un avvocato, tenuto dunque per legge a dotarsi del cd “domicilio digitale”. Aggiungendo che era stata rilasciata anche dichiarazione di voler ricevere comunicazioni a mezzo fax e/o tramite indirizzo email e indirizzo PEC.
Nell’accogliere il motivo, la II Sezione civile ricorda come la notificazione dell’atto di appello vada eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur se questo non sia indicato negli atti dal difensore medesimo.
Nel caso concreto, la notificazione era stata effettuata direttamente presso la cancelleria civile del Tribunale di Velletri, nonostante “l’indicazione dell’indirizzo PEC del difensore del ricorrente, munito di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risultava essere stata effettuata nel processo di primo grado fin dalla rituale costituzione di DS nel processo”.
A tacere del fatto che vi era stata pure elezione di domicilio fisico a Roma, presso lo studio del difensore; e non vi era alcuna indicazione per ipotizzare che non fosse accessibile.
“E comunque – conclude - appare determinante ed esaustiva l’esistenza di un indirizzo PEC istituzionale […] e l’assenza di qualsivoglia accenno ad una sua non accessibilità per cause imputabili alla destinataria”.

