Per l'ordinamento italiano il presunto declassamento da "conte" a "nobile" non configura una lesione dei diritti della personalità. La Cassazione, con l’ordinanza n. 23023/2026, ribadisce che non esiste una tutela giurisdizionale del titolo nobiliare in sé. L’unica eccezione riguarda il predicato nobiliare divenuto parte del nome, se riconosciuto prima del 28 ottobre 1922. La data è quella della Marcia su Roma assunta dalla Costituzione come spartiacque oltre il quale i successivi riconoscimenti nobiliari hanno cessato di avere rilevanza giuridica.

Il ricorrente aveva citato in giudizio la società editrice del Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, chiedendo che nelle future edizioni fosse sostituito l’appellativo di "nobile" con quello di "conte". A suo dire, l’errata indicazione ledeva il diritto al nome, l’onore e l’identità storica della famiglia, integrando anche una diffamazione. A sostegno della domanda aveva prodotto, tra l’altro, un documento conservato presso l’Archivio dell'Arcivescovato di Pisa, relativo all’investitura da parte dell'arcivescovo Federico Visconti (1254-1277), ritenendolo prova dell’antico titolo comitale della famiglia. I giudici, tuttavia, hanno rilevato che la linea di discendenza documentata si interrompe alla fine del XVI secolo e che mancava la prova del riconoscimento del titolo prima del 28 ottobre 1922, presupposto indispensabile per la tutela invocata.

Dopo il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Pisa e della Corte d'appello di Firenze, il ricorrente si è rivolto alla Cassazione. La Suprema corte ha però confermato il rigetto, richiamando la sentenza della Consulta (sentenza n. 101/1967) secondo cui i titoli nobiliari non sono giuridicamente riconosciuti, ma il predicato può essere tutelato quando sia entrato a far parte del nome, nella cosiddetta "cognomizzazione" del predicato nobiliare, se già riconosciuto prima del 28 ottobre 1922.

Ma siccome non poteva “ritenersi dimostrato che prima del 28.10.1922 fosse stato riconosciuto il titolo nobiliare di conte a un ascendente dell’odierno appellante, e che tale titolo abbia formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento”, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la Libro d’Oro S.r.l. avesse operato “conformemente ai suoi criteri editoriali che, quale repertorio privato di carattere nobiliare e mondano, attinge i dati oggetto di pubblicazione esclusivamente da due fonti, ovvero dal Registro della Consulta Araldica e dagli Elenchi Ufficiali Nobiliari”.

 

 

 

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