Lo Stato risponde delle obbligazioni prese dalle aziende sequestrate alla criminalità organizzata quando l’amministratore ha agito in qualità di custode o amministratore giudiziario e le eventuali anticipazioni siano state autorizzate dal magistrato. Se invece ha agito come legale rappresentante della società, ne risponderà direttamente l’azienda col proprio patrimonio. Lo hanno chiarito le Sezioni unite delle Cassazione, con la sentenza n. 26806/2026, accogliendo il ricorso del ministero dell’Economia.

Una soluzione intermedia tra l’esclusione della responsabilità statale (Cassazione n. 3971/2024), secondo cui l’Amministrazione «non può essere convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa, in quanto la società resta immutata nella sua soggettività giuridica», e la più ampia responsabilità sostenuta dall’ordinanza di rimessione: diventa decisiva la veste in cui l’amministratore ha contrattato.

Una società aveva fornito cemento per circa 328mila euro a un’impresa sottoposta a sequestro antimafia e poi confiscata, su ordinazione dell’amministratore giudiziario. Per ottenere il pagamento aveva agito contro il ministero dell’Economia. Il Tribunale aveva respinto la richiesta, mentre la Corte d’appello aveva condannato il Ministero. Le Sezioni unite hanno escluso definitivamente la responsabilità dello Stato: l’amministratore aveva acquistato in nome e per conto della società, che restava quindi l’unica debitrice.

In mancanza della necessaria liquidità, è sempre e comunque necessario, dunque, un provvedimento del giudice che autorizzi espressamente l’anticipazione erariale. Se poi le cose vanno male, lo Stato, dopo aver soddisfatto i creditori, potrà rifarsi nei confronti dell’amministratore giudiziario, se professionalmente responsabile; così come potrà fare la stessa società, se il sequestro fosse revocato e lo Stato esigesse da essa il recupero delle somme.

Resta il problema dei terzi in buona fede. Per la Suprema corte, l’obbligazione di anticipazione dell’erario nei confronti del terzo creditore che ha contrattato in buona fede – fidando, cioè, sul regolare e corretto esercizio dei suoi poteri da parte dell’amministratore giudiziario – potrà sussistere se quest’ultimo, quanto meno, appariva oggettivamente dotato dei poteri necessari ad assumere l’obbligazione stessa. Per questo, deve ritenersi sufficiente che l’amministratore risulti regolarmente nominato e sia stato autorizzato dal giudice alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa (salva prova che i terzi fossero a conoscenza dell’assenza di risorse).

Ricapitolando, «la legittimazione passiva per le obbligazioni contratte nel corso del sequestro di prevenzione antimafia che abbia ad oggetto, al tempo stesso, la totalità delle quote di partecipazione e tutti i beni del patrimonio di una società di capitali, dipende dalla qualità in cui l’amministratore giudiziario abbia contrattato con i terzi, qualità oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito: a) se l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi nella qualità di «custode e/o amministratore giudiziario dei beni aziendali», per le relative obbligazioni saranno passivamente legittimati e ne risponderanno, rispettivamente, l’erario (nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge) ovvero la società originariamente titolare dei beni stessi, con il suo intero patrimonio, a seconda che, rispettivamente, intervenga la confisca o la revoca del sequestro, salva la possibilità di anticipazioni a carico dell’erario; b) se l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi nella qualità di «amministratore (di diritto o di fatto) e legale rappresentante della società», per le relative obbligazioni sarà legittimata passivamente e ne risponderà la sola società, con il suo patrimonio, esclusa la legittimazione sostanziale passiva e la responsabilità dell’erario».

Inoltre, «l’amministratore giudiziario di beni aziendali autorizzato a proseguire l’esercizio dell’impresa con i beni aziendali sequestrati, sottratti alla disponibilità della società che ne è titolare, può – senz’altra specifica autorizzazione – assumere obbligazioni, a tal fine, solo se disponga delle risorse necessarie al loro pagamento; in caso contrario, se vi sia la necessità di anticipazioni a carico dell’erario (perché la spesa o l’assunzione dell’obbligazione si prospetta comunque necessaria o utile ai fini della redditizia gestione dei beni sequestrati, ma non vi è la immediata liquidità per farvi fronte), deve chiedere una ulteriore specifica autorizzazione al giudice che ha disposto e/o che gestisce il sequestro, e il giudice deve valutare l’opportunità di concedere o meno siffatta autorizzazione, in considerazione delle concrete ragionevoli prospettive di una effettiva gestione positiva ed “utile” dell’azienda sequestrata».

Tornando al caso concreto, la Cassazione conclude che l’amministratore giudiziario ha agito in nome e per conto della S.r.l., cioè quale legale rappresentante di quest’ultima, “ciò è, di per sé, sufficiente ad escludere in radice una possibile responsabilità dell’erario, in quanto delle relative obbligazioni può rispondere solo ed esclusivamente la società … S.r.l., con il suo patrimonio, indipendentemente dalla confisca del suo capitale sociale e del suo eventuale patrimonio, se ancora sussistente”.

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