Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto non esclude la responsabilità civile. Quando il giudice d’appello dichiara la non punibilità dopo una condanna, deve rivalutare anche d’ufficio l’entità del risarcimento stabilito in primo grado, considerando la diversa offensività attribuita alla condotta. La Cassazione, Quinta sezione penale, con la sentenza 38380 del 2026, chiarisce che la causa di non punibilità non equivale infatti a un’assoluzione e non elimina la responsabilità civile. La Cassazione distingue due piani: una recensione negativa non è automaticamente diffamatoria, ma il diritto di critica richiede un fondamento fattuale veritiero; allo stesso tempo, riconoscere la particolare tenuità non equivale ad assolvere l’autore del commento né a cancellare il danno. Non basta confermare la somma già liquidata senza considerare la minore offensività del comportamento.

La vicenda

Un cliente, dopo aver consumato una colazione presso una struttura ricettiva, aveva pubblicato alcuni giorni dopo su Tripadvisor una recensione negativa, lamentando la maleducazione del personale e, in particolare, attribuendo un comportamento particolarmente scortese al direttore, risultato però assente al momento dell’episodio. Condannato in primo grado per diffamazione al risarcimento di 3mila euro, aveva ottenuto in appello il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, senza alcuna modifica delle statuizioni civili. L’imputato aveva impugnato la decisione contestando la valutazione delle testimonianze, il mancato riconoscimento del diritto di critica e l’assenza di una nuova valutazione del risarcimento.

La decisione

La Cassazione respinge le contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti e al diritto di critica. La Corte conferma che il diritto di critica richiede la verità del fatto storico posto a fondamento delle valutazioni espresse (articolo 51 del Codice penale; articolo 21 della Costituzione), ma accoglie il ricorso sul risarcimento. Il proscioglimento per particolare tenuità (articolo 131-bis del Codice penale) può incidere sulla quantificazione del danno, imponendo al giudice d’appello di rivalutare anche d’ufficio l’importo del risarcimento (articolo 538 del Codice di procedura penale richiamato da Corte Costituzionale 173/2022; Cassazione 19567/2024 e n. 3304/2026). La sentenza viene quindi annullata limitatamente al risarcimento, con rinvio al giudice civile per una nuova valutazione.

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