Nel giudizio di ripetizione dell’indebito bancario, il correntista che agisce ex art. 2033 c.c. è gravato dall’onere di allegare e provare la natura delle rimesse effettuate, dovendo dimostrare non solo l’esistenza dell’affidamento ma anche il suo limite, poiché solo tale dato consente di distinguere le rimesse ripristinatorie da quelle solutorie. La prova generica del fido è insufficiente e se il limite dell’affidamento resta ignoto, non è possibile stabilire quali versamenti abbiano natura solutoria e siano quindi soggetti a prescrizione decennale dalla singola annotazione. Anche nei rapporti anteriori alla L. n. 154/1992, nei quali l’apertura di credito può essere conclusa per facta concludentia, è comunque necessario che emerga almeno l’ammontare del fido per qualificare correttamente le rimesse. La segnalazione alla Centrale dei Rischi può costituire indizio dell’affidamento, ma non esonera il correntista dall’onere di provarne la misura. In tema di cartolarizzazione, i crediti ceduti ai sensi della L. n. 130/1999 costituiscono patrimonio separato della società veicolo, destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi: ne consegue che il debitore ceduto non può proporre nei confronti della società di cartolarizzazione domande di ripetizione dell’indebito relative al rapporto originario con la banca cedente. Non è quindi consentita alcuna compensazione, neppure impropria, tra il credito della società veicolo e il credito da indebito vantato verso la banca cedente.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 2 luglio 2026 n. 22606.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina dell’onere della prova nel conto corrente affidato ai sensi del Codice civile italiano.

Onere della prova nel conto corrente

Nel giudizio di ripetizione dell’indebito bancario, l’onere di allegazione e prova della natura delle rimesse grava integralmente sul correntista che invochi la restituzione delle somme indebitamente versate. Tale onere comprende non solo la dimostrazione dell’esistenza dell’affidamento, ma anche l’individuazione del suo limite, elemento indispensabile per distinguere le rimesse ripristinatorie da quelle solutorie.

La mera prova del fido, se priva dell’indicazione del relativo ammontare, è insufficiente: quando il limite dell’affidamento non è noto, diviene impossibile stabilire se il saldo passivo superi o meno la soglia del credito concesso, con conseguente impossibilità di qualificare le rimesse e di paralizzare l’eccezione di prescrizione. Anche nei rapporti anteriori alla disciplina che ha imposto la forma scritta ai contratti bancari, l’apertura di credito può essere provata per facta concludentia, ma resta comunque necessario che emerga almeno l’ammontare del fido per la corretta qualificazione delle rimesse.

La segnalazione alla Centrale dei Rischi può costituire indizio dell’affidamento e i crediti ceduti ai sensi della normativa speciale costituiscono patrimonio separato della società veicolo, destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi con la conseguenza che il debitore ceduto non può proporre nei confronti della società di cartolarizzazione domande di indebito relative al rapporto originario con la banca cedente, né può operarsi compensazione tra il credito della società veicolo e il credito da indebito vantato verso la banca.

Il caso esaminato

La controversia nasce dal fatto che una società correntista, in liquidazione e in concordato preventivo, chiede la restituzione delle somme indebitamente versate per interessi, spese e commissioni applicate su un conto corrente intrattenuto per oltre venticinque anni. La società sostiene che gli addebiti per capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto siano illegittimi e che molte rimesse effettuate nel tempo abbiano natura ripristinatoria, con conseguente decorrenza della prescrizione solo dalla chiusura del conto.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale accerta l’illegittimità di alcune poste, riconosce pagamenti indebiti per oltre duecentomila euro, ma rileva anche un saldo passivo finale superiore agli importi indebitamente versati. Operata la compensazione tra le poste, condanna la correntista al pagamento della differenza residua in favore della banca.

Nel giudizio di secondo grado, la Corte territoriale amplia l’importo dei pagamenti indebiti, ritiene il conto affidato sulla base della segnalazione alla Centrale dei Rischi e considera tutte le rimesse come ripristinatorie, poiché la banca non avrebbe provato la natura solutoria dei versamenti. Ridetermina così il saldo finale, condannando la correntista al pagamento di una somma inferiore rispetto al primo grado.

Nel giudizio di legittimità, viene censurata la decisione d’appello per non aver considerato che l’onere della prova sulla natura delle rimesse grava sul correntista, il quale deve dimostrare non solo l’esistenza dell’affidamento, ma anche il suo limite. Si rileva inoltre che, nelle operazioni di cartolarizzazione, il credito ceduto costituisce patrimonio separato della società veicolo, che non può essere destinataria di domande di indebito relative al rapporto originario con la banca cedente.

La decisione viene quindi annullata con rinvio per nuova valutazione conforme ai principi indicati.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione, con ordinanza del 2 luglio 2026 n. 22606, sancisce che la decisione impugnata deve essere annullata perché ha erroneamente qualificato tutte le rimesse come ripristinatorie pur non essendo stato provato il limite dell’affidamento, elemento indispensabile per distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie. È ribadito che l’onere della prova sulla natura delle rimesse grava sul correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito e che tale onere comprende anche l’indicazione dell’ammontare del fido, senza il quale non è possibile stabilire se il saldo passivo superi o meno la soglia dell’affidamento.

Viene inoltre affermato che, nelle operazioni di cartolarizzazione, i crediti ceduti costituiscono patrimonio separato della società veicolo e sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi. Ne consegue che il debitore ceduto non può proporre nei confronti della società di cartolarizzazione domande di indebito relative al rapporto originario con la banca cedente, né può operarsi compensazione tra il credito della società veicolo e il credito da indebito vantato verso la banca.

La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte territoriale, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione conforme ai principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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