Il coniuge separato che, dopo l’assegnazione della casa familiare, ne acquisisce anche la piena proprietà non può opporre ai creditori il precedente diritto di abitazione estinto per il venir meno della coabitazione con la prole. Questo è il caso in cui la casa posta dai coniugi a garanzia dell’erogazione di un mutuo bancario, in caso di inadempimento del pagamento delle rate, può essere sotttoposta a procedura esecutiva, anche se ne è stata in precedenza disposta l’assegnazione a titolo di casa familiare a uno dei coniugi. La circostanza poi che all’atto di formalizzare la separazione o il divorzio il coniuge non assegnatario della casa familiare ceda la sua metà all’altro non esclude l’adempimento della garanzia da parte di colui che divenga proprietario unico, dopo esserene stato solo assegnatario.
La decisione di legittimità
Così la Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 27654/2026 - ha affermato il seguente principio di diritto: “al coniuge al quale, in sede di separazione, sia assegnato il diritto di abitazione nella casa familiare e al quale sia successivamente assegnato, pure in sede di separazione, o di divorzio, la piena proprietà dell’immobile destinato ad abitazione familiare non può far valere il diritto di abitazione nei confronti dei creditori procedenti, in quanto l’esecuzione ha ad oggetto la piena proprietà sull’immobile”.
Il caso
Nel caso concreto la ricorrente era debitrice verso la banca creditrice - in sede di escussione della garanzia - prima per la metà e poi per l’intero una volta che l’ex marito le aveva ceduto anche il suo 50% della proprietà dell’immobile, inizialmente assegnato alla donna in sede di accordi per la separazione e il divorzio tra i due.
La Cassazione precisa che in caso di separazione consensuale dei coniugi con contestuale assegnazione a uno dei due del diritto di abitazione nella casa familiare, unitamente ai figli, sebbene ciò comporti l’opponibilità del diritto di abitazione al creditore procedente, va rispettata la condizione della sua trascrizione anteriormente al compimento delle formalità poste a base dell’azione esecutiva. Infatti secondo la Cassazione il ricorso non tiene conto che la ricorrente - prima della cessione in suo favore da parte del coniuge dell’altra metà dell’immobile - era stata assoggettata all’espropriazione anche in proprio sulla propria metà e successivamente sull’intero diritto di proprietà immobile.
In effetti stando al caso concreto non viene chiarita - tra i motivi di ricorso - l’individuazione del momento di cessazione della situazione di convivenza della figlia e comunque della durata della destinazione del bene ad abitazione familiare. Ciò esime i giudici dal risolvere la questione sull’asserita impignorabilità dell’immobile che era stato oggetto di assegnazione. E si ribadisce che il pignoramento - prima dell’acquisto della piena proprietà - riguardava comunque anche la ricorrente come obbligata alla prestazione in virtù del titolo esecutivo. Per cui la ricorrente una volta divenuta - sulla base degli accordi in sede di separazione tra i coniugi - proprietaria unica dell’immobile, non poteva far valere il proprio diritto di abitazione in quanto non individuabile come diritto scisso da quello di proprietà sull’immobile che risultava, quindi, del tutto e per l’intero legittimamente assoggettato all’espropriazione.

