I giudici onorari di tribunale confermati potranno essere chiamati a svolgere anche attività di supporto ai magistrati togati. Il Tar Lazio, con l’ordinanza cautelare n. 5941/2026, ha respinto la richiesta di sospensione della delibera con cui il Csm, il 29 luglio scorso, ha specificato le modalità di utilizzo degli onorari dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 51/2025. A impugnarla sono stati l’Unione nazionale italiana magistrati onorari e 95 magistrati.

Nella decisione, senza pronunciarsi  sulle questioni preliminari di rito, il Tar afferma che la delibera «non sembra presentare carattere immediatamente lesivo», costituendo la risposta alla richiesta di alcuni consigli giudiziari di ottenere un orientamento interpretativo sul nuovo quadro normativo. Inoltre, non essendo stati allegati «provvedimenti dirigenziali di espresso richiamo alla deliberazione impugnata», non è stato ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la sospensione.

Il passaggio centrale della delibera riguarda la possibilità di destinare gli onorari confermati all’Ufficio per il processo, applicando loro l’articolo 10 del Dlgs 116/2017. Una conclusione che modifica quella raggiunta dallo stesso Consiglio l’8 aprile 2026, quando aveva escluso l’impiego nelle attività di supporto previste dalla disposizione.

Gli onorari confermati possono quindi essere impiegati nello studio dei fascicoli, nelle ricerche giurisprudenziali e dottrinali e nella preparazione delle minute dei provvedimenti. Possono inoltre ricevere deleghe istruttorie, ordinatorie e decisorie, secondo la disciplina dell’articolo 10. Resta possibile assegnare loro un ruolo autonomo, entro i confini stabiliti dall’articolo 30 per il settore civile e quello penale.

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