In presenza di un tratto di strada rialzato privo di barriere nonostante la presenza di una scarpata, la responsabilità dell’ente per i danni dovuti a un incidente, non può essere esclusa semplicemente richiamando l’alta velocità e lo sbandamento del veicolo. Con un giudizio tecnico, va infatti verificato se la presenza di una barriera adeguata avrebbe evitato la caduta o comunque attenuato le conseguenze dell’impatto. Lo ha stabilito la Cassazione, ordinanza n. 28258/2026, accogliendo con rinvio il ricorso dei parenti di un ragazzo morto sul colpo dopo essere precipitato con l'auto in una scarpata profonda oltre quattro metri. La Terza sezione civile ha poi aggiunto che il giudice non può recepire acriticamente la consulenza del pubblico ministero, formata nel processo penale, fuori dal contraddittorio civile, ignorando le contestazioni tecniche presentate dalla parte. In presenza di un contrasto, deve infatti motivare adeguatamente e valutare la necessità di una CTU.
Il fatto - Nel febbraio del 2010, un automobilista di 24 anni perde il controllo della vettura sulla provinciale Foggia-Ordona e precipita in una scarpata profonda oltre quattro metri, morendo sul colpo. Nel tratto mancava il guardrail, benché fosse obbligatorio. I familiari chiedono alla Provincia il risarcimento dei danni. Il Tribunale respinge la domanda: pur riconoscendo la violazione dell’obbligo di installare il guardrail, ritiene che l’eccessiva velocità (118 km/h) e l’angolo d’impatto (70°) avrebbero reso inutile la barriera. La Corte d’appello conferma il rigetto, facendo propria la ricostruzione del consulente del Pm nel procedimento penale, poi archiviato. Mentre omette del tutto di motivare in ordine alla diversa ricostruzione della perizia di parte, secondo cui la vettura procedeva a 90-95 km/h con un angolo di uscita di 20°.
La motivazione - Per la Cassazione l’assenza o l’inadeguatezza di una barriera di protezione (guardrail) – laddove prescritta – “integra l’apporto causale materiale della res alla caduta del veicolo al di fuori della sede stradale”. Per liberarsi da tale responsabilità oggettiva, l’ente proprietario ha l’onere di fornire la “prova positiva del caso fortuito, ossia di una condotta del conducente che sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento lesivo, rendendo del tutto inefficace ed irrilevante la presenza della barriera”. Ma tale prova, a fronte di analitiche e contrastanti deduzioni della CTP attorea, non può basarsi sulla consulenza svolta dal PM in sede penale. In un simile caso, il giudice non può limitarsi a respingere la richiesta di una CTU senza confrontarsi con le contestazioni tecniche.
“In tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per danni derivanti dall’assenza o dall’inadeguatezza delle barriere stradali di sicurezza (guardrail) in corrispondenza di tratti in rilevato con scarpata profonda – scrive la Corte affermando il primo principio di diritto -, l’obbligo di custodia dell’ente proprietario si estende alle pertinenze ed ai dispositivi di protezione laterale volti a prevenire o contenere i rischi di uscita di strada dei veicoli”.
I principi di diritto - “Ne consegue – continua - che, al fine di integrare il fortuito liberatorio mediante la condotta colposa del conducente, non è sufficiente la mera constatazione dell’inosservanza dei limiti di velocità o dello sbandamento del mezzo, ma, viepiù dinanzi a circostanziate e puntuali allegazioni, occorre accertare giudizialmente - mediante un rigoroso giudizio controfattuale fondato su una corretta e compiuta ricostruzione dei parametri cinematici dell’impatto (velocità reale, angolo di incidenza e coefficiente di aderenza) - se un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre resistenza o attenuare le conseguenze dell’impatto, evitando la precipitazione nella scarpata”.
Con riguardo poi alla valutazione della prova tecnica, con il secondo principio, la Suprema corte afferma che: “Incorre nel vizio di motivazione apparente ex art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. il giudice di merito che si limiti a recepire acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica svolta dal PM in sede penale (formata al di fuori del contraddittorio civile) motivando per relationem mediante il mero richiamo alla presunta ‘non novità’ delle censure riproposte in appello, allorquando la parte interessata abbia formulato, a mezzo del proprio consulente tecnico, contestazioni specifiche, analitiche e circostanziate inerenti ai dati matematici e geometrici posti a fondamento della perizia, prospettate come non esaminate nell’appellata sentenza”. E allora, conclude la Cassazione, in presenza di un netto ed insanabile contrasto tecnico su fatti decisivi per la ricostruzione del nesso causale, “la mancata risposta motivata alle obiezioni della CTP e il diniego di una C.T.U. d’ufficio si risolvono nella violazione del diritto alla prova e nel difetto strutturale di motivazione”.

