La revoca della sospensione condizionale della pena, conseguente a una condanna definitiva, anteriore al 30 dicembre 2022, non rimette in termini il condannato, e dunque non consente i benefici della Riforma Cartabia, con l’accesso a una pena alternativa. Lo ha chiarito la Prima sezione penale, con la sentenza n. 36314/2026, affermando un principio di diritto.

Un uomo, condannato a un anno di reclusione per un reato commesso nel 2016, aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena, successivamente revocata. Aveva quindi chiesto al giudice dell’esecuzione di sostituire la detenzione con il lavoro di pubblica utilità. La Corte d’appello di Torino aveva dichiarato inammissibile la richiesta.

In carenza di una indicazione normativa, spiega la Corte, l'irrevocabilità della sentenza prima del Dlgs. n. 150 del 2022 non autorizza a ritenere applicabili le pene sostitutive introdotte dalla riforma "Cartabia", in dipendenza della “sopravvenienza costituita dalla revoca della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza esclusa ratione temporis dalla sfera di applicazione del nuovo istituto”. «Il fatto che soltanto a cagione della revoca della sospensione condizionale la pena irrogata con la pregressa sentenza sia divenuta eseguibile non sposta in avanti la data di irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la pena detentiva e non si profila, quindi, idoneo a conferire al condannato il diritto all’accesso alle pene sostitutive della pena detentiva riportata con condanna relativa a processo escluso dal novero di quelli ai quali la disciplina istitutiva delle stesse ha circoscritto l’applicazione» (n. 19816/2025).

Del resto, argomenta la Prima sezione, la “revoca del beneficio della sospensione condizionale”, non è un “fattore neutro”, ma ha una “funzione sanzionatoria” che segue a fatti che sopravvengono alla pronuncia. Come, per esempio, la commissione di un nuovo delitto della stessa indole o il mancato adempimento di alcuni obblighi imposti ecc..

Diversamente opinando, prosegue la decisione, ammettendo cioè l’applicabilità delle pene sostitutive per effetto della revoca della sospensione condizionale, intervenuta in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (e al di fuori del regime transitorio), si "rimetterebbe in termini" il condannato per effetto di una sua condotta antigiuridica.

L’impugnazione è stata dunque rigettata sulla base del seguente principio: “In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, quando la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa ha acquisito l'irrevocabilità in tempo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), con conseguente sua esclusione dal regime transitorio di cui all’art. 95 d.lgs. cit., la circostanza che soltanto a cagione della revoca del beneficio disposta dal giudice dell’esecuzione ex art. 168 cod. pen. la pena detentiva irrogata in sede di cognizione sia divenuta eseguibile non costituisce sopravvenienza idonea - in carenza di ogni indicazione normativa in tal senso - a richiedere al giudice dell'esecuzione la sua sostituzione con alcuna delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen.”.

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