Dal 14 novembre 2026 chi produce, trasforma, usa o vende materiali e oggetti in plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti entra in un sistema di responsabilità a maglie molto più strette. Il d.lgs. n. 199/2026, pubblicato in G.U. il 30 ottobre, adegua la disciplina nazionale al regolamento (UE) 2022/1616, che dal 2022 ha sostituito il regolamento (CE) n. 282/2008. Lo fa con una scelta netta: gli obblighi europei, dalla catena di fornitura dell’input plastico fino alla dichiarazione di conformità, trovano ora una specifica sanzione amministrativa, con importi che arrivano a 72.000 euro e con la sospensione dell’attività fino a 12 mesi nei casi più gravi. Il nuovo imprinting non colpisce solo i riciclatori, bensì la platea comprende gestori dei rifiuti, trasformatori, operatori del settore alimentare, rivenditori, sviluppatori di nuove tecnologie e gestori degli schemi di riciclaggio. Per l’avvocato d’impresa e per il consulente in materia di sicurezza alimentare si apre quindi una stagione di verifiche documentali, revisione dei contratti di fornitura e, prevedibilmente, di contenzioso sulle ordinanze-ingiunzione.

Dalla delega europea all’Atto del Governo n. 428

La base giuridica è l’art. 27 della legge n. 91/2025, legge di delegazione europea 2024, letto in combinato disposto con l’art. 1 della medesima legge. Il Consiglio dei ministri ha approvato il draft in esame preliminare il 2 luglio 2026. Il testo è stato trasmesso alla Camera e annunciato in Assemblea il 10 luglio 2026 quale Atto del Governo n. 428. L’approvazione definitiva è arrivata il 2 ottobre, l’emanazione il 9 ottobre. Al fascicolo dell’atto sono allegati relazione illustrativa, tabella di concordanza, relazione tecnica, ATN e AIR, oltre ai dossier del Servizio Studi e del Servizio Bilancio: materiali utili per ricostruire la ratio delle singole fattispecie in sede di difesa. Il quadro europeo di riferimento non risulta statico: il regolamento 2022/1616 è già stato modificato dal regolamento (UE) 2025/351 del 21 febbraio 2025. È stato in seguito rettificato dal regolamento (UE) 2025/2269 del 12 novembre 2025, in materia di etichettatura della plastica riciclata, sviluppo delle tecnologie e trasferimento delle autorizzazioni. Il decreto in disamina richiama ambedue gli atti nelle premesse.

Banca dati nazionale per stabilimenti MOCA (Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) e impianti di riciclo

L’art. 2 istituisce presso la direzione generale del Ministero della salute competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti la banca dati “Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio”. Deve essere coerente coi sistemi informatici dell’Unione. Vi confluiscono 4 categorie di informazioni:

  • comunicazioni degli stabilimenti previste dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 29/2017;
  • comunicazioni e notifiche degli artt. 9, 10 e 25 del regolamento 2022/1616 (gestori degli schemi, sviluppatori di nuove tecnologie, riciclatori);
  • esiti dei controlli ufficiali delle autorità sanitarie territorialmente competenti;
  • categorizzazione del rischio degli stabilimenti controllati.

La banca dati è alimentata da Regioni, Province autonome, ASL. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute vi accede in consultazione per le attività di accertamento. Modalità tecniche, interoperabilità e requisiti dei dati sono rinviati a un decreto del Ministro della salute da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore. Per il difensore il dato non è neutro. L’accesso dei NAS e la registrazione della categoria di rischio rendono la banca dati uno strumento di programmazione dei controlli e di supporto agli accertamenti. La categorizzazione del rischio è il criterio tramite cui il regolamento (UE) 2017/625 orienta la frequenza dei controlli ufficiali. Dall’anno successivo all’avvio del sistema, il Ministero dovrà inoltre trasmettere alle Camere, entro il 31 dicembre, una relazione annuale su controlli e non conformità degli impianti di riciclaggio

Nuovo art. 9 del d.lgs. n. 29/2017: 18 illeciti lungo la filiera

L’art. 3 del decreto in disamina novella il d.lgs. n. 29/2017, a partire dal titolo, che ora richiama il regolamento 2022/1616 in luogo del 282/2008. I rinvii al regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali sono sostituiti con quelli al regolamento (UE) 2017/625. Highlight dell’intervento è però la riscrittura integrale dell’art. 9: 18 commi, ciascuno aperto dalla clausola “salvo che il fatto costituisca reato”, e un 19mo comma sui criteri di commisurazione. Il vertice della scala riguarda la plastica ottenuta da processi di riciclaggio non autorizzati, o con autorizzazione sospesa o revocata. Chi produce o immette sul mercato materiali che la contengono rischia da 7.200 a 72.000 euro, oltre alla sospensione dell’attività da uno a sei mesi o fino alla regolarizzazione. Nelle ipotesi di particolare gravità ovvero di reiterazione la sospensione si eleva da 3 a 12 mesi ed è comunicata alla Commissione europea, ai fini delle misure dell’art. 23 del regolamento. L’operatore che si limita a utilizzare quei materiali risponde con una sanzione da 6.000 a 60.000 euro, accompagnata da richiamo, ritiro, rimozione e distruzione delle merci ai sensi dell’art. 138 del regolamento 2017/625.

Tre scelte tecniche meritano attenzione:

Tre scelte tecniche meritano attenzione:

  • graduazione per dimensione d’impresa: al comma 2 l’utilizzatore e al comma 8 il solo operatore del settore alimentare, se piccole imprese o microimprese secondo la raccomandazione 2003/361/CE, beneficiano di cornici edittali ridotte, mentre trasformatori e rivenditori restano soggetti alla sanzione ordinaria;
  • diffida del comma 15, che subordina la sanzione per il ritardo nella scheda di monitoraggio al mancato adempimento nei 30 giorni assegnati dall’autorità;
  • comma 19, che affianca ai criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981 anche i danni cagionati a cose o persone dalla violazione.

Nodi interpretativi per avvocati e consulenti

La clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato” ripropone la tematica del rapporto con le fattispecie penali a tutela della salute pubblica e della lealtà commerciale. Quando la medesima condotta integra anche un reato, la sanzione amministrativa arretra. Rimane però da verificare ipotesi per ipotesi se la fattispecie concreta integri davvero tutti gli elementi del reato. Solo allora opera la clausola di riserva, che deroga al criterio di specialità dell’art. 9 della legge n. 689/1981. È un terreno su cui la difesa dovrà muoversi con attenzione, specie nelle contestazioni su lotti non conformi. Ulteriore profilo afferisce alla distribuzione delle responsabilità. Il decreto distingue chi produce o immette sul mercato (comma 1) da chi utilizza (comma 2) materiali con plastica da processi non autorizzati. Per chi si trova a valle l’illecito è integrato già dall’utilizzo, ferma rimanendo la necessità della colpa ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981. Diviene, quindi, decisivo, documentare la diligenza nella selezione dei fornitori: verifica delle autorizzazioni, acquisizione delle dichiarazioni di conformità, clausole contrattuali di garanzia e manleva. La banca dati nazionale non aiuta su questo fronte: l’accesso è riservato a Ministero, Regioni, Province autonome, ASL e, in sola consultazione, ai NAS. Altro nodo è la sospensione dell’attività, misura accessoria dal notevole impatto economico. La formula “ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione” apre spazi di interlocuzione con l’autorità: un piano di adeguamento rapido e documentato può abbreviare il fermo. La nozione di “particolare gravità”, che fa elevare la sospensione fino a 12 mesi, è invece clausola generale non definita dal testo. Sarà la prassi applicativa, e poi la giurisprudenza sulle opposizioni, a riempirla di contenuto. Introdotto un vincolo di destinazione: il nuovo periodo aggiunto all’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 29/2017 destina i proventi delle sanzioni dell’art. 9 a miglioramento e potenziamento della sorveglianza sugli impianti di riciclo.

Tariffe dei controlli ufficiali e invarianza finanziaria

L’art. 4 interviene sul d.lgs. n. 32/2021, che disciplina il finanziamento dei controlli ufficiali. Quando uno stabilimento svolge più attività tra quelle elencate nella tabella A della sezione 6, siano esse registrate, riconosciute o soggette alla comunicazione MOCA prevista dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 29/2017, l’ASL applica un’unica tariffa, ovvero quella dell’attività col livello di rischio più alto. La sezione 6 dell’allegato 2, sulle tariffe forfettarie annue, è sostituita integralmente. La nuova lettera a) del comma 13 dell’art. 6 richiama anche la comunicazione degli operatori MOCA prevista dal d.lgs. n. 29/2017, escludendo gli stabilimenti che svolgono soltanto distribuzione al consumatore finale. Sono riscritte anche le finalità di spesa dei proventi tariffari. Il 90 % va alle aziende sanitarie locali, anche per formare il personale addetto ai controlli, svolgere i compiti previsti dal regolamento 2022/1616, gestire la banca dati e coprire i costi del personale impegnato nei controlli tra le 18 e le 6 e nei giorni festivi. Il 2 %, riassegnato al Ministero della salute, finanzia la programmazione dei controlli e la manutenzione della banca dati. L’art. 5 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria: nessun nuovo onere per la finanza pubblica, con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Cosa fare

Gli obblighi del regolamento 2022/1616 risultano direttamente applicabili: ciò che cambia dal 14 novembre 2026 è che la loro violazione viene sanzionata secondo il nuovo art. 9. Per le imprese della filiera la priorità è un audit documentale: autorizzazioni dei processi di riciclo dei fornitori, dichiarazioni di conformità aggiornate all’allegato III del regolamento, etichettatura, procedure di notifica e conservazione dei dati sui lotti. Per i difensori il decreto porta un catalogo di illeciti puntuale, ma anche clausole aperte, quali particolare gravità, regolarizzazione, danni a cose o persone, su cui si giocherà la partita delle opposizioni.

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