Opere pubbliche, illegittima la sospensione dei lavori per interessi turistici
È illegittima la sospensione dei lavori di costruzione di un'opera pubblica disposta per non intralciare l'attività turistica e di balneazione di un Comune nel periodo estivo. L'esecuzione di un appalto può essere sospesa, infatti, solo per ragioni di pubblico interesse o necessità, ovvero in caso di esigenze pubbliche sopravvenute, oggettive e non prevedibili dall'Amministrazione con l'uso del'ordinaria diligenza. Questo è quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 10076 depositata ieri.
I fatti - La vicenda ha visto come protagonisti l'Acea s.p.a. e una società vincitrice dell'appalto per la costruzione della fognatura attorno al lago di Bracciano. La sospensione dei lavori era stata disposta per far fronte all'esigenza, rappresentata da un Comune della zona lacustre, di salvaguardare l'attività turistica del luogo, che sarebbe stata pregiudicata dai lavori in corso nel periodo estivo. La società riteneva però che tale sospensione non fosse giustificabile in quanto lo svolgimento dell'attività turistica e di balneazione nella zona del lago era un evento assolutamente prevedibile, non rientrante perciò nel concetto di ragione di pubblico interesse o necessità. E per tale motivo chiedeva il risarcimento del danno per la “flessione della produttività” o per il “fermo cantiere”.
L'attività turistica non è un evento imprevedibile - Le richieste dell'impresa non vengono accolte dai giudici di merito i quali avevano ritenuto giusta la sospensione dei lavori, perché questi avrebbero ostacolato il turismo locale. La Cassazione è però di diverso avviso e chiarisce quando può ritenersi legittima la sospensione per pubblico interesse o necessità. I giudici sottolineano che le esigenze che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori devono essere identificate «esclusivamente in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l‘uso della “ordinaria diligenza”»; mentre un qualsiasi evento non può essere utilizzato per porre rimedio alla negligenza della stessa Amministrazione «nella verifica del progetto dell'opera ovvero nella definizione del cronoprogramma dei lavori».
Nel quadro così delineato pare evidente alla Corte che lo svolgimento dell'attività turistica di un Comune situato a ridosso di un importante lago sia una circostanza che ricorre sistematicamente in periodi dell'anno facilmente individuabili, cosicché tale esigenza non poteva qualificarsi come imprevedibile, bensì essere apprezzata dalla stazione appaltante nella predisposizione del programma dei lavori. E rinviando la decisione ad un'altra sezione della Corte d'appello, i giudici di legittimità non escludono che la sospensione così illegittimamente disposta possa aver provocato danni alla produttività dell'azienda (successivamente fallita).
Corte di Cassazione – Sezione I civile – Sentenza 18 maggio 2015 n. 10076