Civile

Onere di motivazione per il giudice che reputa non necessario l'audizione del minore infradodicenne

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Famiglia - Provvedimenti per i figli - Ascolto di minore infradodicenne - Obbligo del giudice - Decisione di non procedere all'audizione del minore - Obbligo di motivazione specifica e circostanziata - Fattispecie relativa alla scelta della scuola media.
L'ascolto del minore di almeno dodici anni, se capace di discernimento, oltre a costituire il riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato e a esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, è elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse salvo che il giudice non ritenga con specifica e circostanziata motivazione l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 aprile 2019 n. 10776

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - In genere ascolto del figlio minore infradodicenne - Obbligo del giudice - Modalità - Ascolto del minore da parte del consulente - Differente natura e finalità - Conseguenze - Onere di motivazione.
In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 24 maggio 2018 n. 12957

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - In genere - Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di separazione personale tra coniugi, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento - direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali - costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, confermando l'affidamento della minore ai servizi sociali, non aveva provveduto al suo ascolto, nonostante la stessa, all'epoca dei fatti di anni dieci, ne avesse fatto richiesta e fosse da ritenersi capace di discernimento, come da certificazione medica e relazione scolastica in atti).
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 29 settembre 2015 n. 19327

Famiglia - Potestà dei genitori- Procedimenti d'interesse del minore - Audizione - Necessità - Violazione - Conseguenze.
L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, e in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 21 ottobre 2009 n. 22238

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