Civile

Niente usucapione della Pa in mancanza di decreto d'esproprio

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Espropriazione usurpativa della Pa – Acquisto della proprietà per usucapione – Inconfigurabilità - Risarcimento danni della Pa – Sussiste.
Non può essere riconosciuta l'acquisto della proprietà per usucapione in capo all'amministrazione in quanto l'occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, fintanto che non intervenga il decreto di esproprio o comunque l'ablazione, non priva il proprietario del possesso del bene, ragione per la quale continua a riconoscersi al primo una indennità per l'occupazione. In capo all'occupante che riconosce all'espropriato la proprietà manca, poi, l'animus rem sibi habendi ragione per la quale il primo si trova in una posizione di mera detenzione. In difetto di alcuna espressa previsione di norma dall'esercizio illegittimo di poteri di imperio, la Pa non può ricavare un utile, divenendo proprietaria del bene, senza erogare alcunché al privato spogliato.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 20 novembre 2019 n. 30195

Azioni possessorie - Amministrazione pubblica - Azioni contro la Pa detenzione del bene da parte della Pa - Trasformazione in possesso utile "ad usucapionem" - Condizioni - Fattispecie.
In tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della Pa incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto) l'acquisizione del fondo, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla Pa come detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) –, occorre l'allegazione e la prova da parte della Pa della trasformazione della detenzione in possesso utile "ad usucapionem", ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Nella specie, la Pa aveva invocato a fondamento dell'"animus possidendi" un titolo convenzionale a effetti obbligatori come la promessa di donazione, cui peraltro non era seguita la formalizzazione della donazione, titolo cui poteva al più riconnettersi un effetto traslativo della detenzione che non autorizzava l'alterazione dello stato di fatto, con conseguente insussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione).
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 27 aprile 2018 n. 10289

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Cosiddetta occupazione appropriativa - Illecito aquiliano - Natura - Illecito istantaneo - Conseguenze - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Decorrenza - Danni da perdita delle utilità ricavabili dal bene sino alla restituzione dello stesso o alla proposizione della domanda di risarcimento - Decorrenza anno per anno - Danni risarcibili per equivalente pecuniario - Decorrenza dalla domanda giudiziale.
L'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della Pa, allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo a una pretesa risarcitoria avente sempre a oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 19 gennaio 2015 n. 735

Espropriazione per pubblico interesse - Accessione invertita - Modo di acquisto della proprietà del bene da parte della P.a. - Illegittimità - Conseguenze.
Alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha disapprovato l'istituto della cd. accessione invertita, nonché dell'art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (che ha introdotto un procedimento espropriativo semplificato), in tutti i casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia mancante o carente dei termini o sia annullata o il decreto di esproprio non sia emesso o sia annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano come un illecito di diritto comune, ovvero come comportamento "mero", insuscettibile di determinare il trasferimento della proprietà in suo favore.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 gennaio 2013 n. 1804

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