Civile

Sanzioni fiscali ridotte solo per una volta

di Antonio Iorio

Una volta definite le sanzioni in misura ridotta non vi è più alcuna possibilità di restituzione anche se in sede di accertamento con adesione le imposte vengono ridotte. A precisarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 5166 depositata ieri.

A seguito di un avviso di accertamento una società definiva le sanzioni in misura ridotta (al tempo 1/4) e presentava istanza di adesione il cui procedimento si concludeva positivamente con un abbattimento dell’iniziale pretesa impositiva.

La società richiedeva allora il rimborso delle sanzioni pagate in precedenza in misura superiore rispetto alla nuova imposta definita. Il contenzioso conseguente al rifiuto dell’Ufficio si concludeva in primo grado con la conferma della tesi erariale, ma con l’accoglimento dell’appello della società.

L’Agenzia ricorreva per cassazione lamentando in sintesi l’irripetibilità delle somme versate per la definizione agevolata delle sanzioni. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso.

Innanzitutto rilevano che l’atto di irrogazione delle sanzioni deve considerarsi autonomo rispetto al correlato procedimento di accertamento del tributo. Ne consegue che se il contribuente opti per la definizione agevolata delle sanzioni deve escludersi la ripetizione delle somme a prescindere dall’esito, sia del processo avente ad oggetto il correlato accertamento, sia in caso di procedimento di adesione. Ciò in quanto con il pagamento ridotto è definitivamente chiuso il rapporto relativo alle sanzioni.

La sentenza verosimilmente fa riferimento al periodo in cui la definizione delle sanzioni doveva avvenire perentoriamente entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento e non entro il termine per impugnare (150 giorni in caso di adesione). Da tempo, anche tale definizione può effettuarsi entro il termine per ricorrere.

Ne consegue che in caso di adesione le sanzioni ridotte vengono automaticamente commisurate al tributo definito. Si verifica invece frequentemente che il contribuente definisca le sanzioni nella misura ridotta (1/3) per proseguire il contenzioso per le sole imposte. Tale scelta riduce i rischi dell’esito del processo, in quanto in caso di soccombenza non sono dovute le penalità per intero (decisamente più alte). Occorre però tener presente che se il contenzioso dovesse concludersi favorevolmente per il contribuente, le sanzioni a suo tempo definite non sono più ripetibili.

Corte di cassazione – Sentenza 5166/20

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