Civile

Bomber perde contro il Fisco su tassazione fringe benefit

Francesco Machina Grifeo

L'Agenzia delle Entrate vince la partita contro Antonio Cassano. L'ex calciatore dovrà pagare le sanzioni amministrative legate al recupero a tassazione della somma di 263mila euro, percepita sotto forma di fringe benefit quando giocava nella Roma. La Cassazione, ordinanza n. 3231 di ieri, rovesciando le sentenze di merito, ha infatti bocciato la tesi dell'attaccante secondo cui la norma non era chiara e dunque sarebbe scattata l'esimente per le sanzioni.

La Sezione tributaria ricorda che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, «l'incertezza normativa oggettiva che, ai sensi del Dlgs n. 546/1992, art. 8, e del Dlgs n. 472 del 1997, art. 6, co. 2, costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovvero, l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale) e tanto meno all'ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione».

Dunque, tornando al caso concreto, la Corte afferma che «occorre stabilire se sussistano gli indici rivelatori della suddetta incertezza interpretativa, vale a dire: a) a difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; b) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; c) a mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; d) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; e) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente».

Nella specie, però, scrive la Corte, «non si ravvisano gli indici rivelatori attestanti l'oggettiva incertezza interpretativa in merito al presupposto d'imposta ed all'interpretazione ed applicazione dell'art. 51 Tuir» (che indica i "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"). Inoltre, prosegue la decisione, «nella motivazione della sentenza di merito, si dà atto dell'insussistenza di elementi sintomatici attestanti particolari problematiche interpretative inerenti l'individuazione del presupposto d'imposta, atteso che il contribuente non ha contestato con appello incidentale la fondatezza dell'attribuzione impositiva addebitatagli appello». In definitiva, conclude la Sezione Tributaria, la Ctr ha errato nel ritenere che «ai sensi dell'art. 8, del Dlgs n. 546/92 potessero rilevare esimenti soggettive attinenti la buona fede del contribuente».

Corte di cassazione - Sezione tributaria - Ordinanza 3231/2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©