Civile

Canoni demaniali, se la controversia involve la concessione scatta la giurisdizione amministrativa

Francesco Machina Grifeo

Se la controversia sul canone demaniale mette in dubbio la legittimità della concessione, allora la giurisdizione torna ad essere del giudice amministrativo. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, ordinanza n. 4803 di ieri, bocciando la tesi della società capogruppo di un "Raggruppamento temporaneo di imprese" che si era aggiudicato l'appalto indetto dall'Autorità portuale di Genova per la realizzazione di lavori propedeutici al trasferimento delle navi in disarmo.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, regolarmente terminato, l'Autorità aveva infatti ritenuto necessario rilasciare delle licenze demaniali a titolo oneroso a carico del R.t.i. per l'occupazione della aree in cui svolgevano i lavori. Presentato ricorso, le imprese hanno sostenuto di aver pagato, pur ritenendo gli oneri non dovuti né previsti contrattualmente, per «non ostacolare il complesso iter amministrativo». Una volta completati i lavori, però, hanno richiesto indietro i canoni, qualificando l'azione come "ripetizione dell'indebito" (2033 c.c.), ma motivandola con l'illegittimità dei titoli demaniali a monte. Così posta la questione, il Tribunale ha sollevato il difetto di giurisdizione.

Chiamata in causa la Suprema corte per regolamento di giurisdizione, i giudici hanno chiarito che «in materia di concessioni demaniali, le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi" riservate alla giurisdizione dell'A.G.O. sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali cioè non assume rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione "a tutela di interessi generali"». Mentre, prosegue la decisione, «resta attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, venendo in rilievo provvedimenti autoritativi di questa e dei quali si chieda in via principale la valutazione al giudice adito per la disapplicazione o l'annullamento».

Ora, prosegue il ragionamento delle S.U., nel caso specifico la ricorrente ha «prospettato che le concessioni sarebbero state illegittime e che da tale illegittimità deriverebbe che i canoni pagati lo sarebbero stati in modo indebito». Ne consegue che essendosi chiesto «espressamente con una vera e propria domanda l'accertamento della illegittimità delle licenze demaniali, si è introdotta una controversia che è certamente riconducibile all'ambito delle controversie su atti e provvedimenti relativi alla concessione». E poiché la fattispecie che porta all'insorgenza della concessione «vede necessariamente coinvolto l'esercizio del potere della p.a., affermare attraverso una domanda che essa è invalida e/o illegittima, chiedendone il relativo accertamento, necessariamente determina l'attrazione della controversia alla giurisdizione esclusiva indicata dall'art, 133, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo».

Corte di cassazione - Ordinanza 24 febbraio 2020 n. 4803

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