Società

L'holding period ai fini della tassazione del carried interest

Con la risposta n. 565 del 1 dicembre scorso, l'Agenzia delle Entrate interviene sull'ambito applicativo dell'art. 60 del dl n. 50/2017

di Paolo Ruggiero*, Christian Cisternino **


L'Agenzia delle Entrate torna sul regime fiscale applicabile al carried interest con la Risposta 565 del 1 dicembre scorso.

Al di là del caso in esame, rileva un aspetto che la Risposta affronta troppo velocemente, ma che potrebbe incidere in modo eccessivamente restrittivo sull'ambito applicativo dell'art. 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50

Al riguardo, l'art. 60 introduce una presunzione sulla qualificazione fiscale del carried interest, prevedendo che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:
a)la partecipazione dei manager siano almeno pari all'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società;
b)il carried interest maturi solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento;
c)le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati siano detenuti dai dipendenti e amministratori per un periodo non inferiore a 5 anni.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 25 del 2017, la norma mira a superare le incertezze in ordine alla qualificazione reddituale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati e "rendere il Paese più competitivo attraverso la definizione di un quadro normativo più chiaro".

Da qui la scelta di introdurre una presunzione legale individuando, in base all'art. 2727 cc, una conseguenza (ossia la qualificazione del carried interest come reddito di capitale) partendo da un "fatto noto" (ossia l'investimento minimo, la subordinazione e la detenzione per un periodo minimo).

Ciò detto, su tale ultimo requisito – sul quale torna ora l'Agenzia con la Risposta 565 qui in commento - la norma si limita a prevedere che gli strumenti finanziari siano detenuti "per" almeno cinque anni.

Nella Risposta invece, in un contesto fattuale non del tutto chiaro e con espressione infelice, l'Agenzia riporta che secondo l'istante "l'holding period di cui alla successiva lettera c) non è rispettato in quanto il Piano di incentivazione non prevede l'obbligo per i partecipanti di detenere le quote per un periodo minimo quinquennale".

In questo modo, l'Agenzia sembrerebbe avallare la posizione secondo cui, ai fini che qui interessano, il requisito dell'holding period, per essere integrato, richiederebbe la previsione di un "obbligo contrattuale" dei manager di mantenere l'investimento negli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati per almeno cinque anni.

Tuttavia, si tratta di una posizione assolutamente non condivisibile e questo
(i) sia sulla base di un'interpretazione letterale della norma e della sua natura di "presunzione legale",
(ii) sia considerando norme nel sistema tributario con una struttura del tutto sovrapponibile all'art. 60, comma 1, lett. c. qui in commento,
(iii) sia sulla base dei chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

La norma, infatti, non fa riferimento ad alcun obbligo da assumere contrattualmente ma – come per la participation exemption o per l'esenzione da Madre-Figlia - fa riferimento ad un "fatto" - ossia la detenzione degli strumenti finanziari – e lo disciplina in modo da permetterne la verifica ex post, richiedendo che la detenzione sia protratta "per" un periodo non inferiore a cinque anni e non "da" cinque anni.

Su tali basi, la stessa Agenzia delle Entrate – nella Circolare 25/2017 - ha chiarito che "la maturazione dell'holding period possa completarsi anche dopo l'erogazione del provento derivante da "strumenti finanziari rafforzati"; eventuali proventi distribuiti prima del decorso del quinquennio potranno pertanto accedere alla qualificazione di redditi di capitale ai fini degli eventuali obblighi di sostituzione di imposta facenti capo alla SGR o ad altre società. Laddove detti strumenti dovessero essere ceduti prima del quinquennio dovrà essere rivista la relativa qualificazione reddituale ed eventualmente corrisposta dal manager la maggiore imposta dovuta per i redditi di lavoro dipendente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento".

Ciò detto ci si augura che l'Agenzia, per perseguire l'obiettivo dell'eliminazione delle incertezze per il quale è stato introdotto l'art. 60, abbia presto l'occasione di chiarire che per integrare il requisito dell'holding period non occorre alcun impegno contrattuale - "atto giuridico" -, essendo sufficiente la detenzione di fatto per almeno cinque anni - "fatto giuridico" .

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*LED Taxand

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