Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 12 ed il 19 dicembre

di Federico Ciaccafava

Nell’appuntamento settimanale con la giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano, tra le numerose depositate, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) spese di giudizio e regime del criterio della soccombenza; morte di una delle parti e litisconsorzio necessario degli eredi; spese di giudizio, gravi ed eccezionali ragioni e compensazione totale o parziale; sospensione del difensore dalla professione forense ed interruzione del giudizio; nullità della citazione per vizi relativi alla “vocatio in ius” ed efficacia sanante della costituzione del convenuto; atti processuali e perfezionamento del procedimento di deposito telematico; contrasto tra dispositivo e motivazione e nullità della sentenza; spese di giudizio, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e correzione del dispositivo di condanna. Formando oggetto di uno specifico contributo autorale al quale espressamente si rinvia (“Il decreto di trasferimento estingue l’ipoteca sull’immobile di Angelo Busani”), la rassegna non contempla l’importante pronuncia con la quale le sezioni Unite del Supremo Collegio si sono pronunciate in merito alla questione della trascrivibilità del decreto di trasferimento nelle vendite immobiliari in sede di espropriazione, indipendentemente dal decorso dei termini per proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.. Il principio di diritto affermato nell’interesse della legge è comunque il seguente: «Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.».

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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 28393

La sentenza ribadisce che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole.

LITISCONSORZIO NECESSARIO - Cassazione n. 28447

La Suprema Corte riafferma che, deceduta nella pendenza del giudizio d’appello una delle parti, ed intervenuta una sola delle eredi, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti coeredi non intervenuti nel giudizio ancorché il procuratore del de cuius non abbia dichiarato l’evento in udienza ovvero notificato.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 28464

Nell’ordinanza la Suprema Corte, accogliendo il ricorso e cassando con rinvio la pronuncia gravata, consolida il principio secondo cui nel regime delle spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla legge n. 69 del 2009, non possono essere illogiche od erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO - Cassazione n. 28626

La pronuncia riafferma che la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della relativa sentenza.

CITAZIONE Cassazione n. 28646

L’ordinanza ribadisce che l’art. 164, terzo comma, c.p.c., laddove esclude che la nullità della citazione per vizi relativi alla “vocatio in ius” sia sanata dalla costituzione del convenuto, che eccepisca tali nullità, con l’effetto della necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto medesimo, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza svolgere le proprie difese nel merito.

ATTI PROCESSUALI/DEPOSITO TELEMATICO Cassazione n. 28670

Chiamata a pronunciarsi su un reclamo proposto contro il provvedimento di liquidazione dei compensi per l’attività svolta dal consulente contabile di una curatela fallimentare, il giudice di legittimità ribadisce che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

SENTENZA Cassazione n. 28692

Esaminando una controversia soggetta al rito del lavoro, la Corte regolatrice riafferma che il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione ha luogo solo nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, con valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo.

 

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - Cassazione n. 28886

 L’ordinanza ribadisce che la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c.

 

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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Spese processuali - Soccombenza - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Determinazione - Criterio. (Cpc, articolo 91)
In materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Peraltro, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso. Né il criterio della soccombenza si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Nel caso di specie, disattendendo il motivo di doglianza rappresentato dai ricorrenti, la Suprema Corte, in adesione agli enunciati principi, ha ritenuto incensurabile l’operato del giudice del gravame, il quale, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, aveva dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita stipulato dalle parti, dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dagli appellati e condannato quest’ultimi al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, sentenza 2 settembre 2014, n. 18503, Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 marzo 2013, n. 6369, Cassazione, sezione civile I, sentenza 24 gennaio 2013, n. 1703, Cassazione, sezione civile I, sentenza 16 giugno 2011, n. 13229).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 dicembre 2020, n. 28393 - Presidente Di Virgilio; Relatore Bellini

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  Litisconsorzio necessario - Morte di una delle parti - Giudizio di appello -Intervento volontario del coerede - Integrazione del contraddittorio. (Cpc, articoli 101, 102, 110, 300 e 331)
In tema di procedimento civile ed in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di giudizio di rinvio, deve disporre l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ. nei confronti di tutti. Ai fini dell’integrazione del contraddittorio, è necessaria la conoscenza processuale dell’evento interruttivo da parte del giudice, pur in mancanza di un’espressa comunicazione da parte del procuratore del de cuius. Ne consegue che, ove uno dei coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria, l’art. 110 cod. proc. civ. impone al giudice la prosecuzione del giudizio nei confronti di tutti nonostante l’omessa dichiarazione da parte del procuratore del de cuius, valendo la costituzione del coerede, diretta alla prosecuzione del giudizio e, quindi, preclusiva dell’effetto interruttivo, quale implicita comunicazione dell’evento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo la corte territoriale erroneamente reso la pronuncia gravata in violazione del principio del contraddittorio, pur in presenza di una fattispecie integrante un’ipotesi di litisconsorzio necessario: infatti, deceduta nella pendenza del giudizio d’appello una delle parti, ed intervenuta una sola delle eredi, la quale aveva chiarito le ragioni della propria legittimazione, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti coeredi non intervenuti nel giudizio ancorché il procuratore del de cuius non avesse dichiarato l’evento in udienza ovvero notificato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 2 aprile 2015, n. 6780; Cassazione, sezione civile II, sentenza 3 settembre 1997, n. 8473; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 gennaio 1982, n. 536).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28447 – Presidente Cosentino; Relatore Falaschi

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  Spese processuali - Compensazione totale o parziale - Condizioni giustificative - “Gravi ed eccezionali ragioni” - Deroga al generale criterio della soccombenza - Limiti. (Cpc, articolo 92)
In tema di spese processuali, l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. – nella formulazione introdotta dal decreto–legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014 applicabile “ratione temporis”, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, in presenza, oltre che di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, solo di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione. Ora, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, “le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale non possono essere illogiche od erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione impugnata essendosi la stessa limitata, a fare riferimento, nell’addurre la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, alla “…peculiarità della questione trattata…”; in particolare, si osserva, le ragioni espresse dal giudice del merito, essendo manifestamente prive di qualsivoglia collegamento con i motivi che l’avevano indotto all’accoglimento della domanda, sono palesemente erronee ed illogiche e non sono pertanto idonee a giustificare, a mezzo della sia pur parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com’è accaduto nel caso in esame, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius.(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 marzo 2017, n. 6059; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 maggio 2016, n. 11222; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 aprile 2015, n. 9977; Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 dicembre 1999, n.  14576).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28464 – Presidente Lombardo; Relatore Dongiacomo

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  Interruzione del processo - Sospensione dall’albo dell’unico difensore dalla professione forense - Nullità della sentenza. (Costituzione, articolo 24; Cpc, articoli 83, 112, 301, 302)
La morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza, e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento. Ne deriva la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. La irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata nel giudizio di legittimità; ciò, tuttavia, ad opera della sola parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione. Tale principio soffre tuttavia una eccezione nel caso in cui dalla prosecuzione del processo, in ragione del mancato rilievo dell’evento interruttivo, non derivi un concreto pregiudizio al diritto di difesa; ne consegue che non si determina alcuna nullità degli atti processuali nell’ipotesi in cui il periodo di sospensione del difensore dalla professione forense cada integralmente nel lasso di tempo intercorrente tra la celebrazione di due udienze successive (Nel caso di specie, relativo ad una domanda di dequalificazione professionale proposta da un dipendente ministeriale, la Suprema Corte, rilevandone la nullità, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto nel giudizio di appello l’unico difensore del ricorrente risultava sospeso dall’albo alla data di celebrazione dell’udienza di discussione della causa e di lettura del dispositivo della stessa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 16 aprile 2019, n. 26220; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4159; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28846; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 settembre 2017, n. 21002).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 15 dicembre 2020, n. 28626 – Presidente Torrice; Relatore Spena

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  Atto di citazione - Nullità - Vizi relativi alla “vocatio in ius” - Sanatoria - Costituzione del convenuto - Esclusione - Deduzione della nullità. (Cpc, articoli 157, 163 e 164)
In tema di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali l’inosservanza del termine di comparizione e l’omissione dell’avvertimento prescritto dall’art. 163, n. 7, cod. proc. civ., l’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., laddove esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, che eccepisca tali nullità – con l’effetto della necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini – presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza svolgere le proprie difese nel merito (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, il giudice di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza prospettata dal ricorrente, atteso che quest’ultimo, pur eccependo la nullità del ricorso per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, cod. proc. civ., aveva poi omesso di formulare richiesta di fissazione di una nuova udienza e, soprattutto, comunque svolto compiutamente le proprie difese nel merito, così sanando la nullità del ricorso medesimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28646 – Presidente Genovese; Relatore Scotti

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  Atti processuali - Deposito telematico - Perfezionamento - Fattispecie relativa a reclamo proposto in materia fallimentare. (Cpc, articolo 155; Dl, n. 179/2012, articolo 16-bis; Dm, n. 44/2011, articolo 13; Rd, n. 267/1942, art. 26)
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni in legge n. 221 del 2012), inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della legge n. 228 del 2012 e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, in legge n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ. il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall’art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui il tribunale, rilevata erroneamente, quale data di proposizione del gravame, quella di registrazione del medesimo da parte della cancelleria in luogo di quella di generazione della ricevuta di avvenuta consegna del deposito mezzo PEC, aveva di conseguenza dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo contro il provvedimento di liquidazione dei compensi per l’attività svolta dal ricorrente quale consulente contabile di una curatela fallimentare). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 8 novembre 2019, n. 28982; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 27 giugno 2019, n. 17328).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28670 – Presidente Lombardo; Relatore Tedesco

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  Sentenza - Contenuto - Contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione – Nullità della sentenza - Condizioni e limiti. (Cpc, articoli 132, 156 e 360)
Il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. e art. 360 n. 4 cod. proc. civ.., da far valere mediante impugnazione; tale contrasto sussiste nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, con valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Nel caso di specie, relativo all’impugnazione della sentenza d’appello con cui, in riforma della decisione di primo grado, era stata respinta la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna dell’Inail al pagamento dell’indennizzo per il danno biologico da malattia professionale, il giudice di legittimità, disattendendo il motivo di doglianza prospettato dal ricorrente, ha ritenuto che dalla lettura complessiva della motivazione, l’espressione invocata dal ricorrente (“…l’appello va respinto…”) come contrastante con il dispositivo, costituisse un mero errore materiale, essendo poi ben indicate, nel  prosieguo della stessa motivazione e, specificamente nella sua parte argomentativa, le ragioni che, aderendo alle valutazioni operate dalla consulenza tecnica d’ufficio, si rivelavano pienamente coerenti con la statuizione espressa nel dispositivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, sentenza 11 luglio 2014, n. 15990; Cassazione, sezione civile I, sentenza 2 luglio 2007, n. 14966).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28692 – Presidente Doronzo; Relatore Ponterio

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Procedimento di correzione - Ambito di applicazione - Gratuito patrocinio - Spese di giudizio - Pagamento disposto in favore della parte ammessa a beneficio del gratuito patrocinio. (Cpc, articoli 287, 380–bis e 391–bis; d.P.R. n. 115/2002, articoli 43, 82 e 133)
La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che nel dispositivo di una propria precedente ordinanza il pagamento delle spese processuali era stato disposto a carico del ricorrente ed in favore della controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato anziché, per evidente mero errore, in favore dello Stato come disposto dall’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha disposto, in accoglimento della richiesta, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ. la correzione del dispositivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15817).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28886 – Presidente Acierno; Relatore Tricomi

 

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