Civile

La disciplina antiusura si applica anche agli interessi di mora

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19597 del 2020, hanno affrontato il complesso tema degli interessi moratori e nello specifico hanno esaminato la questione riguardante l'applicabilità, in via estensiva, della disciplina antiusura (legge n. 108 del 1996)

di Angelo Petrone*


Applicabilità della disciplina antiusura (legge n. 108 del 1996) agli interessi moratori

In merito alla preliminare questione della disciplina antiusura agli interessi moratori coesistono due orientamenti contrapposti. Secondo il primo orientamento (c.d. restrittivista), resterebbe preclusa la possibilità di ampliare l'ambito di applicabilità della norma antiusura in quanto all'interno del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) non sono indicati tra le componenti gli interessi moratori. Sarebbe, tuttavia, possibile ottenere tutela attraverso l'art. 1384 c.c. tramite l'inquadramento degli interessi moratori all'interno della disciplina della clausola penale, che può essere diminuita dal Giudice quando l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte ovvero quando l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo. Secondo, invece, l'altro orientamento (c.d. estensivista), l'omessa indicazione all'interno dei D.M. degli interessi moratori non può costituire un vincolo per il giudice, stante la loro natura di normazione secondaria. La tutela, in tal modo, deriverebbe direttamente dall'estensione in via interpretativa della disciplina antiusura prevista per gli interessi corrispettivi anche per gli interessi moratori con l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.

Ciò ricordato, nella sentenza in commento le Sezioni Unite, dopo una breve disamina degli argomenti caratterizzanti i due orientamenti, giungono alla conclusione che entrambe le tesi sono condivisibili tanto più che si basano su argomentazioni per larga parte equivalenti, e comunque mirando entrambe alla maggior tutela dell'usurato seppur con strumenti diversi.


Le Sezioni Unite ritengono, quindi, che la normativa antiusura sia applicabile anche agli interessi moratori attraverso un'interpretazione finalistica-teologica della stessa, arrivando a tale conclusione passando per una adesione parziale all'orientamento giurisprudenziale c.d. estensivista : avendo la normativa antiusura l'obiettivo di sanzionare la pattuizione, al momento della stipula del contratto, di interessi eccessivamente gravosi per il finanziato, e pur se tale disciplina ha ad oggetto solo gli interessi corrispettivi che costituiscono un debito certo per il debitore, essa, secondo la Corte, deve essere applicata anche a quelli di mora, costituendo un debito potenziale per il finanziato.

Le Sezioni Unite proseguono precisando che gli interessi di mora, nonostante possano venir inquadrati all'interno del genus delle clausole penali ex art. 1382 c.c., rappresentano comunque una liquidazione forfettaria e preventiva del danno. Quindi, mentre gli interessi corrispettivi "considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti", quelli di mora "incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto". E se "proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili" al contempo anche tale costo deve, comunque, esser confrontato alle soglie antiusura. Nella sentenza in commento viene così statuito che "nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario". D'altronde, conclude la Corte, dal tenore letterale dell'art. 1815, comma 2, c.c. è ravvisabile un atteggiamento particolarmente severo da parte del legislatore nei confronti degli interessi usurari.

Il tasso soglia applicabile agli interessi moratori

Passando al profilo applicativo, è noto che gli interessi moratori non sono indicati tra le componenti dei T.E.G.M., ma per la Suprema Corte l'omessa menzione nei D.M. non impedisce, come abbiamo visto di applicare la norma antiusura ai tassi moratori. Potrà, piuttosto, utilizzarsi il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) come parametro per commisurare il tasso di mora.

Peraltro i D.M., afferma la Suprema Corte, sono comunque, applicabili ove contengano la rilevazione statistica in quanto il tasso rilevato dai D.M. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre ne rilevato a campione - può̀ costituire un'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. E poiché la rilevazione statistica della maggiorazione media degli interessi usurari è stata introdotta con il D.M. 25 marzo 2003, nel caso in cui l'obbligazione sia stata contratta precedentemente a tale introduzione resta, comunque, il termine di confronto con il T.E.G.M. così come rilevato.

Il tasso-soglia viene quindi calcolato partendo dal tasso ricavabile dalla rilevazione statistica, aumentato di un quarto e maggiorato di quattro punti percentuali . E poiché i D.M. prevedono uno spread tra il T.E.G.M. e la misura del tasso soglia usurario, il sindacato avverrà attraverso raffronto tra il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) della singola operazione e il T.E.G.M.

Conseguenze della accertata usurarietà degli interessi di mora

L'accertamento della usurarietà degli interessi moratori comporterà l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. in combinato disposto con l'art. 1224, comma 1, c.c., in modo tale da far cessare la vigenza della clausola abusiva, ma il creditore resterà comunque remunerato in misura pari agli interessi corrispettivi. Con tale interpretazione la Cassazione ha escluso la conseguenza della ‘gratuità' del contratto, e così evitato il paradossale effetto premiale, da alcuni prospettato, in favore di un debitore moroso ed a svantaggio di debitori "virtuosi" che adempiano regolarmente alle proprie obbligazioni.

Rilevanza degli interessi di mora in concreto e in astratto

Di sovente viene riscontrata una difformità, a favore del finanziato, tra i tassi d'interessi di mora concordati al momento della stipulazione del contratto rispetto ed i tassi effettivamente applicati al momento dell'inadempimento. Ciò avviene, ad esempio, quando gli interessi vengono pattuiti con riferimento all'Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) di modo che una variazione di tale tasso determina una conseguente modifica del tasso di mora.

Da ciò discendono due questioni:

- una, preliminare, riguarda il se possa essere domandata la nullità di una clausola sugli interessi moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto;
-l'altra, riguarda il se, una volta verificatosi l'inadempimento e, quindi, il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, l'indagine sulla usurarietà dei medesimi debba tener conto di quelli in astratto dedotti in contratto o di quelli in concreto applicati.
Alla prima questione le Sezioni Unite danno risposta affermativa, argomentando che l'interesse ad agire sussiste sin dalla pattuizione della clausola, conseguente al "bisogno di certezza del diritto" riguardante la liceità ed efficacia. Ciò perché, seguendo il pensiero della Corte, "l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva".
In merito alla seconda questione viene riconosciuto come il giudicato riguardante la nullità di una clausola abbia una efficacia limitata, in quanto sarà comunque necessario, al momento dell'inadempimento determinante i presupposti della morosità, verificare il tasso in concreto applicato.

In conclusione, ove il finanziato agisca in giudizio allo scopo di far accertare la nullità del tasso di mora, la eventuale declaratoria di nullità esplicherà i propri effetti solo nel caso in cui i tassi precedentemente concordati siano i medesimi applicati in concreto.
Ripartizione dell'onere probatorio
Il debitore, il quale intenda provare il superamento della soglia usuraria, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato. Dall'altro lato, è onere della controparte/banca allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, l'eventuale pattuizione negoziata della clausola con un soggetto pur avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro .

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*Avvocato, partner Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners

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