Civile

Sponsorizzazioni dei grandi eventi ciclistici, problemi e conseguenze contrattuali del mancato svolgimento di una gara

Quali le principali problematiche hanno dovuto affrontare gli organizzatori per garantire lo svolgimento degli eventi anche in "periodo Covid"? E quali sono le possibili conseguenze del mancato svolgimento della gara? Molteplici sfaccettature e problematiche hanno investito il mondo del cycling che, nel corso dell'ultima stagione, si è trovato ad affrontare sia le difficoltà legate a garantire la sicurezza delle gare, sia quelle di tipo contrattuale, legate alla tutela dei diritti degli sponsor.

di Fabio Vegni*

Si è da poco conclusa la più strana delle stagioni del ciclismo professionistico su strada, disputatasi in un concentrato di quattro mesi e mezzo, cominciata, per quanto riguarda il calendario World Tour, con la "Strade Bianche" ad agosto e terminata poche settimane fa, con la "Vuelta a España".

Durante questi mesi i corridori si sono dati battaglia in alcune delle gare più prestigiose, ovvero in quelle manifestazioni la cui macchina organizzativa è riuscita a convogliare esperienze e risorse per garantire lo svolgimento dell'evento anche in "periodo Covid".

Ed invero non tutti gli eventi ciclistici prestigiosi hanno avuto luogo, molti organizzatori infatti hanno dovuto "alzare bandiera bianca" e rinviare l'appuntamento con i fans al 2021; solo per fare un esempio, l'A.S.O., lo stesso organizzatore del Tour de France, ha dovuto, a causa di un repentino aumento dei contagi in Francia, rimandare la 118esima edizione della "Parigi-Roubaix".

Chi invece è riuscito a organizzare l'evento si è dovuto confrontare con la necessità di prevedere misure preventive atte ad assicurare il contenimento del rischio di contagio di team, spettatori, addetti ai lavori, sponsor e invitati.

Nello specifico a voler prendere come riferimento la corsa di casa, R.C.S. Sport, società organizzatrice del Giro d'Italia, ha dovuto prevedere ed attuare molteplici protocolli che garantissero per quanto possibile, durante i 25 giorni di spostamenti nella penisola, la sicurezza delle persone: solo a titolo esemplificativo menzioniamo la ormai nota "bolla", che ha avuto lo scopo di limitare i contatti degli atleti, dello staff e dei teams con il mondo esterno; la sistemazione alberghiera, grazie alla quale si sono isolati all'interno delle strutture i componenti delle squadre, predisponendo spazi separati dai "normali" ospiti dell'hotel; il maggior uso delle transenne, per cercare di "preservare" la sicurezza degli atleti lungo i percorsi; la consegna, al pubblico sprovvisto, di mascherine lungo le salite più iconiche e quindi frequentate della gara; la presenza di un mezzo al seguito della carovana dedicato ad effettuare i tamponi antigenici rapidi e RT-PCR o molecolari che ha effettuato oltre 7 mila controlli.

Come è facilmente intuibile tali attività hanno comportato un importante esborso economico in capo agli organizzatori; questo impegno si è reso, tuttavia, necessario al fine di salvaguardare il sistema economico del ciclismo in generale che sfrutta massivamente il volano dato dalla visibilità delle corse ciclistiche professionistiche per garantire la presenza nel mondo cycling di investitori e sponsor.

Nello specifico i team ciclistici, non godendo di proventi derivanti dai diritti tv, trovano quale principale sostentamento i corrispettivi derivanti dalla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per effetto dei quali gli sponsor forniscono loro prestazioni in denaro o in natura (nel caso di sponsorizzazioni tecniche che coinvolgono aziende di settore) in cambio della possibilità di associare il proprio nome, marchio, brand alla attività dei team al fine di trarne vantaggi commerciali; tale attività che i team svolgono riceve ovviamente, massiva visibilità durante lo svolgimento delle corse ciclistiche che gli sponsor hanno quindi interesse a che si svolgano con regolarità e frequenza.

L'eventuale annullamento dell'evento ciclistico ovvero la sua restrizione temporale avrebbe comportato (o ha comportato nei casi in cui l'evento sportivo è stato effettivamente annullato) un inevitabile inadempimento da parte dei team alle obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione.

Nello specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. l'inadempimento contrattuale è costituito dalla mancata esecuzione di una prestazione laddove, da parte dell'obbligato, siano carenti gli elementi di diligenza e cooperazione richiesti a salvaguardia dell'interesse del creditore e ciò nel presupposto che la prestazione sia soggettivamente possibile.
Nel caso in cui si versi nell'ipotesi di prestazione del debitore oggettivamente impossibile, il Codice Civile prevede i rimedi di cui agli artt. 1256 c.c. e 1464 c.c..

Nello specifico l'art. 1256 prevede che l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa definitivamente impossibile, ovvero se l'impossibilità perdura fino a quando in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto il debitore non può essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Tra le cause invocabili ai fini della richiamata impossibilità della prestazione rientra il c.d. factum principis, cioè i provvedimenti legislativi o amministrativi dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell'obbligato. L'art. 1464 c.c. che disciplina l'ipotesi di impossibilità parziale prevede che "quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale".

Fatte queste doverose premesse e al di là delle più fantasiose clausole contenute nei contratti di sponsorizzazione sportiva, va detto che le obbligazioni assunte dai team sono essenzialmente di due tipologie: la prima relativa a prestazioni che in assenza di svolgimento della corsa ciclistica non si sarebbero potute realizzare quali, ad esempio, la visibilità data ai brand sulle magliette dei team e sulle ammiraglie, entry pass in hospitality; la seconda relativa a prestazioni la cui esecuzione non si sarebbe comunque impedita, quali, ad esempio, i post dedicati agli sponsor sui profili social dei team ovvero i diritti di denominazione quali "main sponsor".

Alla luce di quanto sopra le richieste degli sponsor, in caso di mancato svolgimento della corsa ciclistica, avrebbero potuto trovare fondamento nel disposto civilistico dell'art. 1464, ovvero: nella richiesta di riduzione del corrispettivo/fee contrattuale da attualizzare sulla base delle prestazioni contrattuali degli sponsee divenute definitivamente impossibili e quella di di recesso dal contratto nel caso in cui gli sponsor avessero perso un interesse apprezzabile all'adempimento parziale dei team.

Non è difficile immaginare come queste evenienze avrebbero comportato un danno a cascata su tutto il mondo del cycling.

Anche il Legislatore italiano, cosciente dell'importanza del "mecenatismo" e del fenomeno delle sponsorizzazioni, non solo in ambito ciclistico, ma in quello sportivo in generale, è intervenuto in materia con la legislazione emergenziale; nello specifico, nell'intento di fornire una boccata d'ossigeno al comparto sportivo ha, con l'art. 81 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto "Agosto", convertito dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020), cercato di garantire ad investitori e sponsor un contributo per l'anno 2020, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Di tale agevolazione si possono avvalere imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che abbiano investito in campagne pubblicitarie e in sponsorizzazioni a favore, inter alia, di società sportive professionistiche, società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che certifichino di svolgere attività sportiva giovanile.

L'investimento complessivo, da effettuarsi rigorosamente con mezzi di pagamento tracciabili, non può essere inferiore a 10 mila euro, mentre i destinatari del beneficio devono aver percepito nel periodo d'imposta 2019 ricavi prodotti in Italia compresi tra 150 mila e 15 milioni di euro. Dal punto di vista fiscale tali spese, sponsorizzazioni incluse, sarebbero fiscalmente qualificabili come spese di pubblicità, dunque deducibili ai sensi dell'articolo 108 del Tuir.

Il tetto di spesa massimo complessivo è stato stabilito in 90 milioni di euro, dunque qualora le istanze presentate dai contribuenti dovessero sforare la capienza, l'importo del credito d'imposta verrebbe ridotto proporzionalmente, con limite individuale per soggetto pari al 5 per cento delle risorse stanziate.

Alla luce di quanto sopra si attende dunque con massima urgenza il D.P.C.M. che dovrà stabilire modalità e criteri attuativi di tale intervento, che come detto potrebbe dare una boccata di ossigeno a molti team del mondo Cycling, ma anche in generale a molti operatori nel mondo sportivo italiano.

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*Esperto del dipartimento sportivo e bike economy, studio legale Rödl & Partner

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