Civile

Usucapione, escluso l'"animus possidendi" se l'intestatario continua a esercitare i diritti di proprietà

Lo prevede la Cassazione con l'ordinanza n. 21568 quando è dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla disposizione del bene

di Mario Finocchiaro

In tema di usucapione l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione con il bene e può essere escluso qualora l'intestatario del bene non abbia dismesso l'esercizio del diritto di proprietà, ma abbia continuato a esercitare i relativi diritti e facoltà o a fare fronte ai corrispondenti obblighi. Lo prevede la Cassazione con l'ordinanza 7 ottobre 2020 n. 21568.

Gli altri orientamenti - Vediamo sul tema una serie di precedenti giurisprudenziali.

Nella stessa ottica della pronunzia in rassegna, ricordata in motivazione, nel senso che ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso; in questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri, Cassazione, sentenza 27 febbraio 2007 n. 4444, resa in una fattispecie in cui i possessori interpellati dal tecnico comunale per il permesso all'interramento nel fondo dell'acquedotto comunale avevano invitato quest'ultimo a rivolgersi all'intestatario del bene.

Non diversamente, per il rilievo che il pagamento degli oneri condominiali da parte del proprietario dell'immobile, quale indice univoco e sicuro di comportamento dominicale, se noto al detentore, ne esclude l'animus rem sibi habendi, necessario ai fini dell'usucapione, Cassazione, sentenza 30 aprile 2014 n. 9530.

In termini generali, per la precisazione che ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri, Cassazione, sentenze 9 febbraio 2006 n. 2857; 27 maggio 2003, n. 8422 e 26 aprile 2002 n. 6079.

Per il rilievo che in tema di usucapione di beni immobili, la realizzazione, da parte del possessore di un fondo, di una stabile costruzione sullo stesso, è indicativa dell'animus rem sibi habendi, incompatibile con l'intenzione di esercitare un potere di fatto sul bene corrispondente al contenuto di un diritto diverso da quello di proprietà, quale l'usufrutto, limitato allo ius utendi fruendi, salva rerum substantia, Cassazione, sentenza 11 febbraio 2000 n. 1530.

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Proprietà - Usucapione - Prova del c.d. corpus possessionis ma non dell'animus possidendi - Insussistenza della consapevolezza e volontà di escludere il compossesso degli altri eredi - Rilevanza del pagamento delle imposte sull'immobile - Censure di mero fatto - Inammissibilità

Sezione 2