Civile

Aggiornamento micropermanenti: indennizzi ridotti e vuoto normativo

di Filippo Martini

È stato reso noto l'annuale aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti dai sinistri stradali e di cui alla disciplina applicativa dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private.

Il decreto Sviluppo economico sulle “micropermanenti” - Il Decreto (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 189 del 13 agosto scorso e datato 19 luglio 2016) del ministero dello Sviluppo economico giunge con un mese di ritardo sui tempi canonici abituali.
Trattasi dunque dell'annuale revisione degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità (o “micropermanenti”), derivati da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in applicazione di quanto previsto dal V comma dell'articolo 139 del Dlgs n. 209 del 2005 (o Codice delle assicurazioni private).

Il decreto, come ogni anno, ha dunque modificato gli importi indicati nel comma I della norma aggiornandoli, rispetto al provvedimento amministrativo dell'anno precedente, nel modo seguente.
Per il secondo anno consecutivo, e in senso assoluto, l'indice economico è stato ridotto rispetto a quello previsto dai precedenti decreti del 2014 e del 2015 in ragione della riduzione del -0,4% dell'ultimo indice Istat (la riduzione dell'anno precedente era stata invece del 0,3 per cento).

Così, a decorrere dal mese di aprile 2016, il punto base per l'1% di menomazione viene appunto ridotto dalla precedente indicazione di € 793,52, a € 790,35 e il valore giornaliero della inabilità temporanea (articolo 139 comma 1 lettera b)) è stato ridotto da € 46,29 a € 46,10 (l'importo da riconoscere per ogni giorno di inabilità momentanea e assoluta, pari quindi al 100%).

Ne segue, su tali basi, il relativo sviluppo per la compensazione delle menomazioni conseguenti a incidenti stradali che raggiungano il tetto del 9% per danno biologico, parametro distintivo tra micro e macro lesioni nell'accezione normativa oggi in vigore.
In ragione dell'indice base così modificato dal Dm 189/2016, dunque, vengono riviste al ribasso le stime di liquidazione del danno che si articolano, secondo lo schema codificato dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni, in proporzione crescente all'aggravarsi della lesione (dall'1 al 9%) e decrescente con l'aumento dell'età della vittima.

Come noto, questo criterio di calcolo di sviluppo della tabella di liquidazione del danno biologico è stata “mutuata” dallo schema che da tempo costituisce la felice intuizione del tribunale di Milano, che da anni ha ideato e diffuso la propria tabella di indici monetari compensativi agganciandola proprio alla gravità della lesione (con crescita più che proporzionale) e alla anzianità del leso (secondo l'assioma che tanto più uno è giovane, quanto più andrà compensato il danno per la percepibilità presunta nel maggior tempo della menomazione afflittiva).

Il punto su disciplina normativa ed evoluzione giurisprudenziale - Come ogni anni, invero, la pubblicazione del Dm di aggiornamento della tabella di compensazione delle micropermanenti è l'occasione per fare il punto sulla disciplina normativa e sulla evoluzione giurisprudenziale dell'anno che ci separa dalla precedente revisione.

Registriamo così, ancora una volta, l'assenza di novità normative (a dispetto dei ridondanti annunci), seppure in un contesto parlamentare di progressione dell'esame di ben due progetti di legge, e, di contro, una attività suppletiva al vuoto normativo della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Da un lato, dunque, varrà forse la pena rammentare che giacciono in Parlamento ben due progetti di legge che si propongono la riscritturazione integrale del danno alla persona, l'uno (con la legge “Concorrenza” n. 2085-A) attualmente all'esame della Quinta Commissione Permanente (Bilancio) del Senato (seduta del 13 settembre 2016).
L'esame dell'altro progetto di legge (Proposta di legge “Bonafede” recante «Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale») è stato di recente ravvivato dalla audizione per indagine conoscitiva, dal Consigliere della Cassazione Dott. Giacomo Travaglino (seduta del 7 settembre 2016 Commissione Permanente Giustizia della camera dei Deputati).

La pendenza di questi due progetti di legge è forse il miglior indice della difficoltà cronica del nostro Legislatore a disciplinare la materia ampia e complessa del danno alla persona e del suo risarcimento, in un'ottica che sia tanto di tutela costituzionale (il bene salute è un interesse primario della persona), quanto di regolamentazione macroeconomica, principalmente del costo assicurativo del rischio da Rc auto.

Da un lato, infatti, il Ddl “Concorrenza” si ripropone di dare sfogo amministrativo al provvedimento che da più di dieci anni è atteso per la liquidazione del danno alla persona da lesione di non lieve entità (l'articolo 138 del Codice delle assicurazioni).
Dall'altro il Ddl “Bonafede” si propone addirittura di riscrivere l'impianto stesso del danno non patrimoniale (con la revisione dell'articolo 2059 del Cc) senza alcun coordinamento con il primo e quindi in solare “rotta di collisione” normativa (entrambe i provvedimenti infatti dovrebbero in ultima analisi definire e disciplinare lo stesso istituto risarcitorio).

In questo assordante vuoto normativo, come sempre la giurisprudenza svolge un prudente ruolo suppletivo e, salvo rare eccezioni, conservativo.
Nel regime di liquidazione “para-normativo” retto ancora oggi dalla tabella di liquidazione del danno non patrimoniale e riferibile alla “tabella milanese”, si sono registrate infatti spinte distintive più o meno esplicite, sfociate da ultimo nella elaborazione e diffusione della assai difforme tabella “per la liquidazione del danno non patrimoniale” redatta dai giudici del tribunale di Venezia (si veda su «Guida al Diritto» n. 28 del 2 luglio 2016).

Ogni invocazione a una non più procrastinabile disciplina normativa della materia del danno alla persona è stata da tempo spesa e la sintesi cogente a lungo invocata appare oggi sempre più un lontano traguardo.

L'esempio

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