Civile

Avvocati, fino al 30 novembre possibile chiedere la compensazione delle parcelle

di Guglielmo Saporito

Può partire il pagamento informatizzato, tramite compensazioni, delle parcelle liquidate agli avvocati che abbiano operato in regime di gratuito patrocinio.

Le scadenze per aderire al nuovo sistema - Lo Stato paga tali debiti ammettendo la compensazione con imposte e contributi, come già accade per altri specifici crediti quali le detrazioni spettanti per lavori finalizzati al risparmio energetico (legge di Stabilità 208/2015, comma 74) e in generale i crediti dei fornitori pubblici (Dl 35/2013). Dal 17 ottobre, gli avvocati che hanno difeso soggetti ammessi al gratuito patrocinio in liti civili, penali, tributarie e amministrative, a favore cioè di soggetti con reddito inferiore a euro 11.528, possono contare su procedure più snelle, anche se inizialmente sono prevedibili difficoltà operative.

I chiarimenti della circolare 3 ottobre 2016 - Con circolare del 3 ottobre 2016, il ministero della Giustizia ha chiarito che imposte dirette e indirette, tasse e contributi da pagare per i dipendenti possono essere soddisfatti, dagli avvocati che hanno ottenuto un decreto di liquidazione per patrocinio prestato gratuitamente, utilizzando una procedura informatica. Sono compensabili tributi erariali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, imposte, oneri accessori riconducibili ai predetti tributi e contributi previdenziali a carico degli avvocati.

La compensazione è ammessa in qualsiasi data siano stati maturati i crediti che si intendono compensare.

Il riequilibrio tra dare e avere, che si gioverà degli importi (10 milioni) stanziati con decreto del 15 luglio 2016, può anche essere parziale, quindi è possibile pagare mediante compensazione i debiti verso l'Erario o verso gli istituti previdenziali anche se il credito del professionista è di importo superiore a quanto si chiede di compensare. Il professionista dovrà attivarsi con fattura elettronica oppure fattura cartacea registrata su piattaforma elettronica.
Dell'avvenuta registrazione, detta piattaforma darà notizia agli interessati procedendo poi ai pagamenti, dando priorità ai crediti più vecchi.
Gli adempimenti a carico dei professionisti che intendono fruire della compensazione riguardano quindi la registrazione sulla piattaforma elettronica (con modalità telematiche di firma digitale) e una serie di dichiarazioni di responsabilità circa l'avvenuta liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria e la mancata opposizione dei legali a tale liquidazione (nel caso si contesti un importo esiguo).

Dal 17 ottobre 2016 al successivo 30 novembre - La circolare del 3 ottobre 2016 prevede che le operazioni possano iniziare il 17 ottobre 2016 (invio delle richieste), fino al successivo 30 novembre. Dopo la registrazione, la piattaforma elettronica elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in compensazione con relative comunicazioni sia ai professionisti che all'Agenzia delle entrate e agli enti di previdenza.

Gli studi associati sono esclusi da tale compensazione perché i crediti per gratuito patrocinio presuppongono la designazione di un avvocato da parte di chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quindi con rapporto fiduciario e individuale.
Vi sarebbe poi un possibile squilibrio tra debiti dello studio associato e crediti per gratuito patrocinio. Le uniche fatture per le quali l'avvocato può esercitare l'opzione di compensazione saranno quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti. A decorrere dal 2017, l'opzione di compensazione potrà essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

La circolare specifica che ogni ufficio giudiziario deve designare e registrare un proprio funzionario sulla piattaforma, attuando una “preregistrazione” degli avvocati. Il seguito della procedura si perfeziona seguendo le istruzioni che gli avvocati riceveranno via Pec dal sistema. Le dichiarazioni dei legali circa la sussistenza dei requisiti (articolo 3 del decreto) possono essere sottoscritte dall'avvocato unicamente mediante un certificato di firma digitale in corso di validità.

Il sistema di interscambio - Le fatture elettroniche verranno trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio e sono associate automaticamente ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma; le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore. Il Ministero raccomanda di procedere al loro inserimento da subito, appena terminate le procedure di accreditamento. Al momento dell'inserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all'avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal sistema informatico dell'amministrazione giudiziaria (Siamm), mentre le funzionalità che consentono la selezione delle fatture per le quali si richiede la compensazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dall'articolo 3, saranno disponibili nel periodo dal 17 ottobre al 30 novembre 2016.

L'elenco dei crediti ammessi in compensazione - Sarà quindi la piattaforma a elaborare l'elenco dei crediti ammessi in compensazione, secondo i criteri stabiliti nel decreto.
Il dettaglio sarà inviato a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza.
Prima dell'elaborazione di tale elenco, gli uffici giudiziari riceveranno via Pec un elenco di tutte le fatture per le quali il singolo avvocato ha esercitato l'opzione di compensazione. Dopo l'elaborazione dell'elenco, sottolinea la circolare, gli uffici riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative ai crediti ammessi in compensazione che, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento, saranno automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti che nel sistema del ciclo di acquisto integrato (Sicoge).

Le questioni aperte e le risposte dalla giurisprudenza - Fin qui i chiarimenti del Ministero, che sopravvengono su un tessuto (articolo 83 d el Dpr 115/2002, testo unico in materia di spese di giustizia) di recente modificato.
La legge di Stabilità 2016 modifica infatti i tempi di presentazione delle istanze e delle liquidazioni in materia di gratuito patrocinio.

La legge 208/2015 (articolo unico, comma 783), aggiunge all'articolo 83 del Dpr 115/2002 (testo unico spese di giustizia), un comma 3-bis, secondo il quale il decreto di liquidazione deve essere «emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta». In precedenza, gli avvocati delle parti ammesse al gratuito patrocinio avanzavano la richiesta di pagamento allegando una nota-spese dopo la conclusione del processo, sia civile che penale. Il giudice provvedeva con decreto, dopo e spesso a distanza di tempo.
Con il comma 3-bis non dovrebbe essere più consentito avanzare la richiesta di liquidazione quando il processo è già stato definito.

Il tribunale di Mantova, con provvedimento del 29 settembre 2016, sostiene tuttavia che può procedersi alla liquidazione del compenso in favore del legale che abbia presentato la relativa istanza dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta: ciò perché l'articolo 83, comma 3-bis, del Dpr 115/2002 non prevede in modo espresso alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso, e che la ratio della novella è di accelerare le procedure di liquidazione, evitando di instaurare un separato procedimento ex articolo 702-bis del Cpc nei confronti dello Stato debitore.
In senso contrario si era ritenuto che, con l'emissione del provvedimento che definisce il giudizio, il giudice si spogliasse della potestas decidendi e non potesse più provvedere alla liquidazione, avendo perso il relativo potere (Cassazione 3 luglio 2008 n. 18204; Cassazione 22 luglio 2003 n. 11418). Se incorre in tardività, l'avvocato potrà comunque agire in via ordinaria o ingiuntiva, con apposito giudizio (tribunale di Milano decreto 22 marzo 2016), perché non si decade dal relativo diritto (Cassazione 31 marzo 2006 n. 7633). Allegando quindi i necessari documenti, nei limiti della prescrizione (che deve essere eccepita dal debitore), si potrà ottenere il pagamento.

Nelle ipotesi di ammissione al patrocinio cosiddetta “sopravvenuta”, il giudice può provvedere alla liquidazione del compenso anche per le fasi e i gradi anteriori al giudizio (ministero della Giustizia, Ufficio I, 17 ottobre 2014. 0138763.U), derogando alla competenza del giudice della fase o del grado in relazione al quale è stata prestata l'opera del professionista.

Per ciò che riguarda i compensi dovuti agli ausiliari (quali il Ctu), vi è un orientamento della Cassazione secondo il quale la liquidazione degli onorari deve intervenire non oltre il deposito della sentenza che definisce il giudizio e regola l'onere delle spese processuali (sentenza 28299/2009): ma anche per gli ausiliari è applicabile, in caso di tardività, il giudizio di accertamento nei termini di prescrizione. In sintesi con i meccanismi digitali i pagamenti possono essere snelliti, tenendo presente l'impatto di alcune problematiche, quali ad esempio il diritto alla tutela giurisdizionale per extracomunitari (Corte costituzionale 76/2016) e la prevalenza per la tutela accordata nei processi penali rispetto a quelli civili e amministrativi, essendo limitate le risorse a disposizione (Corte costituzionale 237/2015).
Si ricorda infine che la richiesta di compensazione, finché non accettata, non diluisce i termini entro i quali vanno effettuati i versamenti tributari o previdenziali: prevale infatti l'esigenza di salvaguardare la regolarità delle entrate tributarie (Cassazione 16504/2016), nel senso che il debito verso l'Erario viene meno solo nel momento in cui l'Erario stesso lo dichiara compensato.

Circolare 3 ottobre 2016

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